Risarcimento docenti e ATA con oltre 36 mesi, Anief: lo dice anche avvocato Corte europea

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Comunicato ANIEF – Il personale di ruolo docente e Ata ha diritto al risarcimento per l’abuso dei contratti a termine superiori ai 36 mesi.

Nuovo colpo di scena sul precariato scolastico. Sull’abuso da parte dello Stato italiano anche l’avvocato generale Szpunar della Curia europea si dichiara d’accordo con le tesi della Commissione UE e del ricorrente Rossato. Anief avvia le preadesioni al ricorso gratuito per ottenere dalle due alle dodici mensilità di risarcimento in caso di pronuncia conforme della Corte di giustizia e di superamento delle sentenze della Corte suprema italiana. Per aderire vai sul Portale ANIEF. Potrebbero essere più di 300 mila gli insegnanti e Ata interessati.

Il pronunciamento riguarda la Causa C-494/17 promossa dalla Corte di Appello di Trento su ricorso presentato dal docente Rossato che, una volta assunto in ruolo dopo diversi anni di precariato, chiedeva il risarcimento per l’abuso dei contratti a termine, da negare per i giudici della Cassazione: nel depositare le sue osservazioni sulla reiterazione dei contratti a termine, l’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea sposa la tesi dei legali Anief: emerge, infatti, “che un’interpretazione giurisprudenziale di una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale non risulta conforme, fatte salve le verifiche incombenti al giudice del rinvio, ai requisiti risultanti dalla sentenza Mascolo” del novembre 2014 emessa dalla Corte di Giustizia Europea. Gli avvocati Anief hanno sempre sostenuto che la Legge 107/15 non prevede le sanzioni per l’abuso dei contratti a termine subito dal personale di ruolo anche durante il periodo di precariato.

Se la tesi verrà confermata dalla Corte di giustizia europea, i giudici del lavoro dovranno disapplicare le sentenze delle sezioni unite della Cassazione (ex plurimis22552/17) ed estendere il risarcimento dalle 2 alle 12 mensilità anche al personale di ruolo che ha avuto più di 36 mesi di contratti a termine prima dell’assunzioni a tempo indeterminato, oltre agli eventuali danni morali e materiali che potrebbe vantare.

Il giovane sindacato ricorda che è ancora possibile aderire al ricorso da QUESTO LINK.

C’è un altro pronunciamento importante a favore dei lavoratori della scuola assunti in ruolo: è quello dell’avvocato generale Szpunar della Corte di Giustizia Europea, il quale si dichiara d’accordo con le tesi già espresse dalla Commissione UE e dai legali Italiani contro lo Stato italiano.

Ricordiamo che la questione pregiudiziale riguarda l’interpretazione della clausola 5 della Direttiva 70/99 UE ed era stata sollevata dalla Corte di Appello di Trento con ordinanza del 17 luglio 2017, per conto di un insegnante di fisarmonica assunto a tempo indeterminato nel 2010 dopo sette anni di supplenze.

Ora, nel pronunciamento, l’avvocato generale scrive, tra le altre cose, che “non è stata adottata nessuna misura intesa a sanzionare il ricorso abusivo, per quattordici anni, a contratti a tempo determinato conclusi prima dell’adozione della legge n. 107/2015, e ciò, come osservato dal giudice del rinvio, senza tenere conto del numero di contratti stipulati e del numero di anni durante i quali tale ricorso abusivo si è protratto. L’inadeguatezza dell’interpretazione giurisprudenziale della legge n. 107/2015 per quanto attiene alle sanzioni degli abusi passati è a maggior ragione evidente se si considera che l’articolo 1, comma 132, di tale legge prevede la creazione di un fondo per il pagamento in futuro di eventuali risarcimenti dei danni qualora la durata del contratto a tempo determinato sia superiore a 36 mesi”.

L’avvocato aggiunge che “per contro, nessun risarcimento è dovuto ad una persona, come il ricorrente nel procedimento principale, la quale abbia lavorato più di undici anni consecutivi in forza del rinnovo abusivo di contratti a tempo determinato, stipulati per soddisfare esigenze permanenti e durevoli, che, come tali, non giustificano il ricorso a tale tipo di contratti ai sensi della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro (60). Di conseguenza, emerge dalle considerazioni che precedono che un’interpretazione giurisprudenziale di una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale non risulta conforme, fatte salve le verifiche incombenti al giudice del rinvio, ai requisiti risultanti dalla sentenza Mascolo” del novembre 2014 emessa dalla Corte di Giustizia Europea.

Nel giudizio pendente presso la CGUE, si è pronunciata la Commissione Europea con osservazioni scritte, il 28 novembre 2017, con affermazioni conforme a quelle espresse dai legali Anief, in base alle quali “la clausola 5 … osta all’applicazione di disposizioni nazionali come quelle in causa nel giudizio principale, che prevedono la stabilizzazione degli insegnanti a termine per il futuro, senza effetto retroattivo e senza risarcimento del danno per gli abusi nel ricorso alla contrattazione a termine”.

Per aderire al ricorso CLICCA QUI E VAI AL PORTALE ANIEF

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