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Riposi orario per allattamento: i motivi per cui è possibile cumularli anche in un’unica giornata

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Il dirigente scolastico deve consentire alla madre la fruizione dei permessi qualora la stessa presenti esplicita richiesta. Come distribuire le ore?

Una collega scrive

Buongiorno le chiedo cortesemente se e’ possibile accorpare in un unico giorno le ore di riduzione per settimana per allattamento.  se mi può inviare la normativa di riferimento. Grazie

Diritto all’allattamento

La regolamentazione dei riposi giornalieri (già permessi per allattamento) e relativa indennità è contenuta nel Capo VI del D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni, più precisamente negli artt. 39 e 40. Ulteriori indicazioni operative sono contenute in diverse circolari INPS (n. 109/2000, n .91/2003, n. 112/2009,  n. 118/2009) a cui si può fare riferimento.

I riposi giornalieri possono essere fruiti fino al compimento del 1° anno di età del figlio (compreso il giorno del 1° compleanno) o entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Riduzione oraria

Il permesso è subordinato esclusivamente all’orario di lavoro giornaliero contrattualmente stabilito e non settimanale e le ore di riposo devono essere così ripartite:

  • Se la giornata di lavoro è pari o superiore a 6 ore il riposo sarà di 2 ore (anche cumulabili);
  • Se la giornata di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo è di 1 ora.

Pertanto ciò che rileva non sono tanto le ore complessive settimanali che svolge nell’una o nell’altra scuola, ma come queste ore sono distribuite all’interno di ogni giornata lavorativa.

Conclusione

Pertanto, come da norma richiamata, non sarebbe possibile cumulare più ore di riduzione nello stesso giorno, cioè svolgere le 13 ore (es. scuola secondaria) in 3 o 4 giorni, perché appunto la legge parla espressamente di riduzione sull’orario giornaliero e non settimanale. Di conseguenza, la riduzione deve essere su 5 giorni se tali sono quelli lavorativi.

A parere di chi scrive, però, ci potrebbero però essere dei casi in cui le esigenze didattiche (es. il numero della classi in cui insegna il docente) o più semplicemente l’adattamento dell’orario non lo consentano.

In questo caso si potrebbe anche applicare una proporzione: se con 18 ore settimanali la distribuzione è  su  almeno 5 giorni  (art.  28/5  del  contratto scuola), con 13 ore settimanali la distribuzione dovrebbe essere almeno su 4 giorni (13 x 5:18=3,6).

L’importante è che comunque si salvaguardi l’unicità d’insegnamento come affermato dal Ministero nel Telex n. 278/1985.

Dobbiamo infatti constatare che per il comparto Scuola (soprattutto per la scuola primaria e secondaria) non può esistere una “rigida” distribuzione delle ore al supplente o prevedere per forza le ore a disposizione del titolare o altre soluzioni date “certe”. Dipende infatti dall’articolazione dell’orario degli insegnanti e soprattutto dal fatto che è necessario mantenere l’unicità d’insegnamento.

Non a caso la Circolare Ministeriale 1 dicembre 1980 n. prot. 2210 prevedeva l’autorizzazione ai riposi con l’accortezza che non “dia luogo ad eventuali fenomeni di <<frantumazione delle cattedre>>, che, qualora si verificassero, contrasterebbero fortemente con ogni considerazione di opportunità funzionale e di efficienza didattica”.

In conclusione, sarà il dirigente scolastico che dovrà adottare insieme al collega le soluzioni migliori nel rispetto della normativa salvaguardando anche il diritto allo studio degli allievi e garantire nello stesso tempo il diritto ai riposi.

Ricordo infatti che la distribuzione dell’orario di lavoro deve essere concordata tra il dipendente stesso ed il datore di lavoro, tenendo conto anche delle esigenze di servizio. In caso contrario, ovvero, di mancato accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall’intervento del  Direzione Territoriale del Lavoro, competente per territorio, a cui il dipendente potrà inoltrare la richiesta (Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7718  del  07/02/2013).

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