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Ripetizione anno di prova e formazione: il caso del docente diplomato che ottiene passaggio nel ruolo dei laureati

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Il docente che ottiene un movimento da un ruolo ad un altro deve ripetere l’anno di prova e di formazione.Vediamo in quali casi

Susanna scrive

Sono destinataria di passaggio di ruolo nel medesimo grado di scuola   (secondaria superiore) da: – insegnante tecnico pratico di Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche  B012;  a  – docente di Scienze naturali, chimiche e biologiche A050,  devo ripetere l’anno di formazione e prova già frequentato e superato nel a.s. 2015-16? Grazie per disponibilità che offrite a tutti gli insegnanti

Mobilità professionale

L’art. 4 del CCNI sulla mobilità dispone che il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:

a) insegnanti di scuola dell’infanzia;

b) insegnanti di scuola primaria;

c) personale educativo;

d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;

e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;

detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni

La nota 4 della tabella titoli allegata dispone che va valutato nella misura prevista dalla presente voce (la metà del punteggio, nella graduatoria interna) il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa.

Quando si deve/non si deve svolgere l’anno di prova

La nuova circolare dispone che devono svolgere l’anno di prova e formazione i docenti:

  • i neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
  • gli assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione o prova che non abbiano potuto completarlo;
  • i docenti che, in caso di valutazione negativa, ripetano il periodo di prova;
  • i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

Non devono invece svolgere l’anno di formazione e prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado di nuova immissione in ruolo;
  • che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado;
  • destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, compreso l’eventuale percorso FIT ex DDG 85/2018;
  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova e siano nuovamente assunti da Concorso straordinario 2018 per infanzia e primaria per il medesimo posto (come precisato dal D.M. 17/10/2018, art. 10, c. 5)
  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo ordine e grado, nonché i docenti già titolari di posto comune/sostegno destinatari di nuova assunzione a tempo indeterminato da altra procedura concorsuale su posto comune/sostegno del medesimo ordine e grado.

Conclusioni

Il caso di Susanna rientra a pieno titolo nei docenti che devono svolgere l’anno di prova e formazione. Se è vero che lei nel II grado ha già svolto l’anno di prova e formazione, è altrettanto vero che lo ha svolto nel ruolo dei diplomati.

Una volta ottenuto il nuovo ruolo nella A050, quindi, pur trattandosi dello stesso ordine di scuola è un ruolo comunque diverso ovvero quello dei laureati.

Pertanto, a parere di chi scrive, si configura, come da normativa richiamata, un vero e proprio passaggio di ruolo per cui è necessario lo svolgimento di un nuovo anno di prova e formazione al fine di richiedere successivamente un nuovo inquadramento con la ricostruzione di carriera.

 

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