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Rinuncia Bonus Renzi in busta paga: che succede con il conguaglio di fine anno?

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Rinunciare al Bonus Irpef quando non si è sicuri del proprio reddito annuo non appare una cattiva idea poichè se a fine anno si scopre che il bonus spetta il dovuto si recupera. Ecco come.

Buongiorno,

Sono un docente di scuola secondaria di II grado, nel 2018 ho avuto una collaborazione esterna e quindi ho chiesto la rinuncia degli 80 euro a Febbraio per evitare il conguaglio totale della cifra.

Per il 2019 non sono ancora sicuro se il mio reddito finale mi darà diritto al bonus.

Nel caso in cui “mantengo” la rinuncia di 80 euro, ma a fine 2019 il mio redito finale sarà ad esempio 25.000 euro. Nel 2020 il bonus che era dovuto ma non ho percepito mi verrà accreditato su una busta paga come conguaglio oppure con la rinuncia lo perdo definitivamente?

Molte grazie

Se non si è sicuri di quale sarà il proprio reddito annuo conviene sempre rinunciare al Bonus Irpef di 80 euro (Bonus Renzi) in busta paga poichè anche se ci viene erogato mensilmente per cifre pari ad 80 euro, quando deve essere restituito la cifra viene richiesta tutta insieme (nel peggiore dei casi, quando va restituito per intero 960 euro, e vi assicuro che in un mese pesano).

Se a fine anno, con il conguaglio, si scopre che il bonus spettava verrà erogato nel conguaglio Irpef della busta paga di dicembre 2019, sia nel caso fosse spettato per intero, sia nel caso la parte spettante fosse stata “ridotta” perchè si rientrava nello scaglione tra i 24mila e i 26.600 euro.

Per chi non ha la certezza di quanto guadagnerà nel corso dell’anno la rinuncia al bonus Renzi appare la scelta più ovvia per non trovarsi, poi, con il conguaglio di dicembre a dover restituire le cifre ricevute indebitamente, ma con la sorpresa, nel caso spettasse, di una busta paga più “pesante”.

Nel caso, poi, il bonus spettante non fosse erogato nella busta paga di dicembre perchè magari non si fa il conguaglio, la cifra spettante non andrà perduta è potrà essere recuperata in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo.

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