Rinnovo contratto: cosa cambia per il potenziamento? A supplenza le eventuali ore non programmate nel PTOF

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E’ vero che nella nuova ipotesi contrattuale l’orario di insegnamento dei docenti resta invariato, tuttavia l’art.28 introduce delle novità.

Il monte ore di cui al comma 5 del CCNL 29/11/2007 (che disciplina le attività di insegnamento) può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o attività organizzative di cui al comma 4 del nuovo articolo 28, ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici. La nuova fonte negoziale specifica che “le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni”.

Il PTOF e le attività del potenziamento dell’offerta formativa

Tale formulazione chiarisce alcuni tratti sostanziali della legge 107 riguardo alle attività di potenziamento dell’offerta formativa, quest’ultimo, sinora, interpretato dalle scuole in modo del tutto ‘autonomistico’.

I punti salienti che fanno luce sull’argomento sono i seguenti:

• il PTOF è realizzato mediante l’organico dell’autonomia, ad esso appartengono i docenti in servizio in ciascuna istituzione scolastica;

• il potenziamento dell’offerta formativa acquisisce una nuova accezione: “comprende le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa” (art.28, comma 3); l’ipotesi contrattuale riprende ed espande le funzionalità dell’organico dell’autonomia, espresse nel comma 5 dell’art.1 Legge 107/2015;

• il potenziamento dell’offerta formativa è parte integrante del PTOF, non svolgere le attività di potenziamento significherebbe non realizzare il PTOF.

I paletti dell’art.28 sul potenziamento dell’offerta formativa

Secondo la nuove disposizioni dell’art.28, solo le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze, tale meccanismo impone una strutturazione analitica del potenziamento e di tutte le attività che esso comprende. Ciò scardina una prassi ormai consolidata in molte realtà scolastiche, cioè il sistema delle ore di potenziamento impiegate solo a beneficio delle disposizioni (dei docenti) per la sostituzione dei colleghi assenti.

Con le nuove regole contrattuali, quindi, il docente non resta a disposizione unicamente per le sostituzioni. Tra l’altro non pianificare ore di potenziamento, nelle diversificate accezioni date a quest’ultimo, avrebbe come risultato un PTOF monco ed in contrasto con i principi della Legge 107 che ha fatto del potenziamento di cui all’art.1 comma 5, una delle caratteristiche salienti della Buona scuola.

Per quanto riguarda la suddivisione delle ore di potenziamento tra più cattedre della stessa classe di concorso corrispondente ad esempio a quella assegnata originariamente per il potenziamento, tale prassi, produce nella sostanza una frantumazione dello stesso, perché in molte scuole, le ore del potenziamento dell’offerta formativa così ripartite sono state quasi sempre in coda alle sostituzioni dei colleghi assenti.

L’operatività delle scuole riguardo all’organizzazione del potenziamento non può deviare dalla funzione originaria attribuita dalla Legge 107; su questo punto, anche l’intenzionalità della fonte contrattuale sembrerebbe essere esplicativa sull’iter corretto da seguire in fase di determinazione del PTOF. E’ utile anche ricordare la nota ministeriale n.2852 del 2016 che magistralmente sottolineava “la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi grazie all’utilizzo di tutto l’organico dell’autonomia”, affermazione che poneva già tutti i docenti sullo stesso piano.

In ultimo, il comma 3 dell’art.28 indica che le attività relative al potenziamento dell’offerta formativa sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di insegnamento. Ciò starebbe a significare che tutte le attività rientranti nel potenziamento, esplicitate nel comma 3 dell’art.28, possono essere retribuite quando sono state impiegate tutte quelle funzionali all’insegnamento di cui all’art.29 del CCNL 29/11/2007.

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