Rigetto abilitazione all’estero, Miur contravviene diritto europeo. Lettera

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Inviato da Valentina Morrone – Desta perplessità l’avviso n.5636 del 2 aprile 2019 a firma del Direttore Generale Dott.ssa Palermo in riferimento alle abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania secondo cui le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei certificati di conseguimento del “ Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” (in Univ. Statali della Romania) siano da considerarsi rigettate.

È sorprendente come in una sola nota, il MIUR:

1. CONTRAVVIENE alle norme interne non disponendo alcuna valutazione istruttoria in riferimento alle singole domande di riconoscimento presentate dagli interessati (direttiva europea n.36/2005 e i principi giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia Europea);

2. VIOLA il principio dell’accesso parziale disciplinato dal combinato disposto dell’art. 1 bis del D.lgs.n.206/2007 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE nel quale viene disciplinato “ il riconoscimento delle qualifiche professionali gia’ acquisite in uno o piu’ Stati membri dell’UE e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell’accesso parziale ad una
professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche’ i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro”, e dal successivo art. 5 septies co.1 del medesimo D.lgs.;

3. INFRANGE il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea;

4. IGNORA la Corte di Giustizia Europea che attraverso la nota sentenza “
Morgenbesser” del 13 novembre 2003 ha ribadito il principio secondo cui uno stato membro a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, “deve disporre una valutazione del titolo in bonam partem, cioè finalizzata in via di principio alla salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese”, anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione;

5. TRASCURA il parere della stessa Commissione Europea del 22.01.2019, a firma del Commissario Martin Frohn, che, nell’esaminare una richiesta di una abilitata italiana in Romania in riferimento ad “ un caso di richiesta di infrazione dell’Italia per non aver riconosciuto l’abilitazione conseguita”, ha applicato “il principio della salvezza degli effetti parziali” ed affermando altresì che “anche nel caso di difetto di tutti i requisiti per la professione docente in capo al soggetto il tirocinio, occorre garantire l’accesso
ai percorsi FIT”.

Inoltre la firmataria della Nota è la stessa ad aver sottoscritto i decreti di riconoscimento nel 2016, inerenti al medesimo percorso “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II”.
(a titolo di esempio. AOODPIT prot. N. 69 dell’08.02.2016)

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