Riforma sostegno, come si garantirà continuità didattica? Precari rinominati, ma cosa accade se servizio di 36 mesi?

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Il decreto legislativo n. 66/2017, attuativo della legge n. 107/2015 e  recante norme per la promozione dell’inclusione degli alunni con disabilità, ha introdotto nuove disposizioni volte a garantirne la continuità didattica.

Le predette disposizioni sono dettate dall’articolo 14 del decreto, il cui comma 1 così recita:

La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l’inclusione e dal PEI.

La continuità educativo-didattica, dunque, non è legata al solo docente di sostegno ma a tutto il personale scolastico che si relaziona con l’allievo/a disabile ed è frutto dell’azione progettuale della scuola.

Le misure indicate nel decreto riguardano sia il personale docente della scuola nel suo insieme che i docenti di sostegno non di ruolo.

Per garantire l’attuazione del Piano di inclusione, leggiamo nel decreto, “il dirigente scolastico propone ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione …”. Tale previsione necessiterebbe di ulteriori chiarimenti ministeriali sia in relazione all’obbligatorietà o meno riguardo all’accettazione da parte del docente sia in relazione ai docenti cui rivolgere la proposta: di potenziamento o quelli che sono su cattedra?

Più chiara la disposizione relativa ai docenti di sostegno precari, ai quali è possibile rinnovare l’incarico di sostegno per l’anno scolastico successivo.

Il rinnovo dell’incarico al docente precario specializzato è possibile solo in seguito alla valutazione, da parte del dirigente scolastico, dell’interesse dell’alunno disabile e dell’eventuale richiesta della famiglia.

La proposta di rinnovo, inoltre, può essere effettuata, fermo restando la disponibilità di posti, dopo le operazioni riguardanti il personale di ruolo e non prima dell’avvio delle lezioni.

Il rinnovo dell’incarico a tempo determinato, infine, può essere effettuato nei limiti indicati dall’articolo 1 comma 131 della legge n. 107/2015, secondo cui i contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili stipulati con personale docente e ATA non possono superare  i 36 mesi di servizio anche non continuativi, a partire dal 1° settembre 2016. Ciò significa che, se il docente a cui rinnovare l’incarico, ha già svolto 36 mesi di servizio su posto vacante o li supera con il nuovo contratto, non può essere riconfermato.

Sempre al fine di garantire la continuità didattica, l’articolo 14 comma 4 del decreto legislativo n. 66/2017 dispone di applicare quanto previsto dall’articolo 461 del decreto legislativo n. 297/94:

1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.

Alla luce della summenzionata previsione, dunque, non è possibile trasferire o assegnare (per una anno) ad altra scuola il personale docente, dopo 20 giorni dall’inizio dell’anno scolastico (ossia dopo il 20 settembre, considerato che l’anno scolastico inizia il 1° dello stesso mese), se non per l’anno scolastico successivo (fatti salvi gli effetti giuridici).

Per le disposizioni sopra indicate, non è prevista una decorrenza specifica, per cui si fa riferimento all’entrata in vigore del decreto, ossia il 31 maggio 2017.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66

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