Riforma sostegno: 120 CFU per specializzazione, continuità didattica intero grado istruzione, piano inclusione triennale
Nella giornata di ieri si è svolto il previsto incontro tra Miur e sindacati sulle deleghe che la legge n. 107/2015 ha affidato al Governo.
La delega, oggetto di informativa sindacale, come apprendiamo dallo Snals, è stata quella prevista dal comma 181 della legge n.107/2015 – lettera c): promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
L’Amministrazione ha fornito informazioni puntuali soprattutto su:
1. ruolo del personale docente di sostegno;
2. revisione dei criteri di inserimento nei ruoli del sostegno didattico;
3. revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione.
Il ruolo dei docenti di sostegno deve essere ridefinito nella direzione di una maggiore formazione in merito, infatti si punta ad incrementare i crediti previsti per il conseguimento della specializzazione, che dovrebbero essere aumentati a 120 CFU, insieme ad un potenziamento dell’attività di tirocionio.
Quanto alla revisione dei criteri di inserimento nei ruoli del sostegno didattico, l’obiettivo è quello di garantire la continuità del diritto allo studio degli allievi disabili, facendo sì che gli stessi abbiano lo stesso docente di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione (quindi lo steso docente per i 5 anni di scuola primaria, per i 3 anni di scuola secondaria di I grado e per i 5 anni della scuola secondaria di II grado).
Quanto alla certificazione della disabilità, dovrebbe continuare ad essere effettuata dalle attuali commissioni mediche, ma con specialistici adeguati ai minori ossia pediatri e non geriatri. La stessa commissione, poi, integrata da personale scolastico, dovrebbe procedere ad una valutazione “diagnostico-funzionale”, in modo da definire la gravità della disabilità in rapporto alla scuola.
La summenzionata delega prevede anche altri aspetti quali:
l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;
la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;
la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;
la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo–relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Dei sopra riportati aspetti, l’Amministrazioni ha fornito informazioni solo sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali e la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare.
I livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, ha affermato l’Amministrazione, sono già stati individuati(stare a scuola, assistenza scolastica, insegnanti di sostegno, trasporto, assistenza alla mensa…), sebbene da diversi fonti normative.
Per quanto riguarda l’istruzione domiciliare, essa deve essere prevista dal PEI e resta facoltà del docente aderirvi.
Un’ultima importante precisazione ha riguardato il piano per l’inclusione che, alla stregua del PTOF, diverrà triennale.