Riforma sostegno: 120 CFU per specializzazione, continuità didattica intero grado istruzione, piano inclusione triennale

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Nella giornata di ieri si è svolto il previsto incontro tra Miur e sindacati sulle deleghe che la legge n. 107/2015 ha affidato al Governo.

La delega, oggetto di informativa sindacale, come apprendiamo dallo Snals, è stata quella prevista dal comma 181 della legge n.107/2015 – lettera c):  promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità e  riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.

L’Amministrazione ha fornito informazioni puntuali soprattutto su:

1. ruolo del personale docente di sostegno;

2. revisione dei criteri di inserimento nei ruoli del sostegno didattico;

3. revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione.

Il ruolo dei docenti di sostegno deve essere ridefinito nella direzione di una maggiore formazione in merito, infatti si punta ad incrementare i crediti previsti per il conseguimento della specializzazione, che dovrebbero essere aumentati a 120 CFU, insieme ad un potenziamento dell’attività di tirocionio.

Quanto alla revisione dei criteri di inserimento nei ruoli del sostegno didattico, l’obiettivo è quello di garantire la continuità del diritto allo studio degli allievi disabili, facendo sì che gli stessi abbiano lo stesso docente di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione (quindi lo steso docente per i 5 anni di scuola primaria, per i 3 anni di scuola secondaria di I grado e per i 5 anni della scuola secondaria di II grado).

Quanto alla certificazione della disabilità, dovrebbe continuare ad essere effettuata dalle attuali commissioni mediche, ma con specialistici adeguati ai minori ossia pediatri e non geriatri. La stessa commissione, poi, integrata da personale scolastico, dovrebbe procedere ad una valutazione “diagnostico-funzionale”, in modo da definire la gravità della disabilità in rapporto alla scuola.

La summenzionata delega prevede anche altri aspetti quali:

l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;

la previsione di indicatori per l’autovalutazione e la valutazione dell’inclusione scolastica;

la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione;

la previsione dell’obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell’integrazione scolastica;

la previsione dell’obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze, sull’assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo–relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;

la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Dei sopra riportati aspetti, l’Amministrazioni ha fornito informazioni solo sull’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali e la previsione della garanzia dell’istruzione domiciliare.

I livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, ha affermato l’Amministrazione, sono già stati individuati(stare a scuola, assistenza scolastica, insegnanti di sostegno, trasporto, assistenza alla mensa…), sebbene da diversi fonti normative.

Per quanto riguarda l’istruzione domiciliare, essa deve essere prevista dal PEI e resta facoltà del docente aderirvi.

Un’ultima importante precisazione ha riguardato il piano per l’inclusione che, alla stregua del PTOF, diverrà triennale.

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