Riforma sciopero: obbligo adesione preventiva neutralizza il diritto ed è antisindacale

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In queste settimane si sta discutendo della nuova regolamentazione del diritto di sciopero nel comparto della Scuola. Una regolamentazione che rischia di essere pesantemente restrittiva, peggiorativa, rispetto al passato.

Che già poneva importanti limiti nel settore della scuola. Insomma, si limita il diritto di sciopero. Bisogna ricordarsi che in Italia per decenni scioperare nella Pubblica Amministrazione comportava la realizzazione di un reato, si rischiava la condanna fino a due anni di galera. Non è a questo che si vuole ritornare, ovviamente, ma la regolamentazione che si rischia di concretizzare potrebbe portare alla neutralizzazione dello sciopero, del diritto di sciopero, ovvero renderlo nullo, salvo che non ci siano adesioni di massa, come accaduto nel 2015 contro la pessima legge 107 del 2015, la “buona scuola”.

La regolamentazione attuale

La stessa ARAN ricorda, in materia di adesione e comunicazione quale la procedura da seguire, oggi, rispondendo a questo quesito

Come deve essere comunicato lo sciopero alle famiglie? E’ sufficiente la comunicazione sul sito della scuola?

Per quanto concerne l’organizzazione del servizio scolastico in occasione dello sciopero e la conseguenziale comunicazione dello stesso alle famiglie da parte del dirigente scolastico, questa Agenzia ritiene opportuno rilevare quanto segue.

L’accordo, sottoscritto in attuazione della legge n. 146/90 e  allegato al CCNL del 26.05.1999, all’art. 2, commi 3 e 4 prevede espressamente che “In occasione di ogni sciopero, i capi d’istituto inviteranno in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l’adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili i capi d’istituto valuteranno l’entità della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, comunicheranno le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie, nonché al provveditore agli studi. Dalla comunicazione al provveditore dovrà altresì risultare se il capo d’istituto aderirà allo sciopero per consentire al medesimo provveditore di designare l’eventuale sostituto. Pertanto, da quanto sopra esposto, si evince chiaramente che, in caso di sciopero, il dirigente scolastico valuterà, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, l’eventuale riduzione del servizio scolastico e comunicherà alle famiglie, entro i 5 giorni previsti, i prevedibili criteri organizzativi che saranno utilizzati per garantire il servizio stesso.

Per quanto concerne le modalità di comunicazione dello sciopero, essendo una questione tipicamente gestionale, la stessa rientra nell’autonoma valutazione dell’amministrazione interessata che dovrà verificare la soluzione più opportuna, in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative, nonché alla strumentazione tecnica eventualmente a disposizione dell’istituto.

Non c’è alcun obbligo legale di comunicare preventivamente l’adesione allo sciopero

Ad oggi non esiste alcuna norma suprema che imponga l’obbligo di comunicare l’adesione preventiva allo sciopero, il doversi giustificare. Anzi, il richiedere la giustificazione è illegittimo. Come riconosciuto dalla Sentenza n. 447/2016 pubbl. il 30/03/2016 RG n. 1409/2015 della Corte di Appello di Milano. Tratta una caso nel privato, ma cambia poco. “Come già correttamente osservato dal tribunale, una volta proclamata l’astensione dal lavoro non vi era alcun obbligo da parte dei lavoratori di comunicare espressamente al datore che la loro assenza era conseguente alla adesione alla stessa; al contrario era ravvisabile un onere di comunicazione nel caso in cui l’assenza fosse stata determinata da altra ragione, per esempio una malattia, così da evitare la trattenuta retributiva. L’esercizio del diritto di sciopero non può essere subordinato a forme o restrizioni atteso che esso, quale che sia la sua forma di espressione e l’entità del danno arrecato, non ha altri limiti se non quelli che si rinvengono in norme che tutelano posizioni soggettive concorrenti, su un piano prioritario, come il diritto alla vita o all’incolumità personale, o, quantomeno, su un piano paritario, come il diritto alla libertà di iniziativa economica, sicché esorbitano da tali limiti, e sono illegittime, le modalità di attuazione dello sciopero rimesse totalmente agli interessati e tali da pregiudicare la produttività dell’azienda ovvero da comportare la distruzione o la duratura inutilizzabilità degli impianti (Cass. 23552/2004; 11147/99). Tale situazione non è certamente ravvisabile nel caso in esame ove erano determinate sia le modalità di azione costituite dall’astensione dal lavoro in tutte le giornate di domenica e festive sia la previsione di durata ad oltranza costituendo ciò un punto di forza della pressione sindacale dato l’avvicinarsi del periodo natalizio; peraltro l’eventuale danno che l’azienda avrebbe potuto subire in termini di disservizio”

E’ antisindacale imporre l’obbligo di comunicazione preventiva allo sciopero

Nel Provvedimento 204/04 del Tribunale Reggio Emilia si afferma:

“La decisione appare del tutto condivisibile, non già e non tanto perché sia inibito al datore di lavoro cercare di ovviare alle conseguenze negative che lo sciopero si propone di provocare, quanto piuttosto per il fatto che una volta che si riconosca come legittimo lo sciopero che, nel rispetto della disciplina dettata dalla legge n. 146/1990, abbia come effetto anche quello di rendere difficile la “difesa” datoriale ( naturale ed inevitabile conseguenza della inesistenza di un obbligo legale che imponga a ciascun lavoratore di dare preventiva o contestuale comunicazione della propria adesione), la decisione del datore di lavoro di imporre unilateralmente tale obbligo di comunicazione si qualifica ulteriormente come antisindacale nella misura in cui sollecita la collaborazione proprio di quelli dei lavoratori che abbiano deciso di aderire allo sciopero a rendere meno efficace la loro stessa iniziativa”.

Ora, l’auspicio è che nella scuola non si realizzi un precedente inquietante in materia di diritto di sciopero, che rischia effettivamente di riportare il Paese indietro di decenni. Purtroppo ciò è una conseguenza di come è mutata la società e dell’aver trasformato la scuola in una sorta di azienda, dove le famiglie, sono diventate clientela, i docenti ed ATA, semplici impiegati, il preside, una sorta di manager. Ma nel paradosso di ciò è che per quanto aziendalizzato questo modello deleterio di concepire la scuola pubblica, dal “privato” si attinge solo ciò che è funzionale. Se nel privato dovessero proporre una regolamentazione dello sciopero come quella in essere o anche in discussione nella scuola, le reazioni sarebbero notevoli.

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