Riforma organi collegiali, più poteri al dirigente scolastico? Ecco cosa dice la delega al Governo

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Sarà una delega al Governo lo strumento che si sta adottando per una importante riforma che è quella degli organi collegiali, attualmente è al vaglio del Parlamento in un disegno dal disegno di legge S1349: “Delega al governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, università, alta formazione artistica e musicale e coreutica e di ricerca”.

Accorpamento Invalsi e Indire

Tra i punti contenuti nel DDL, la possibilità per gli istituti di valutazione di essere accorpati, raccordato o omogeneizzati. La questione per quanto riguarda la scuola concerne il sistema nazionale di valutazione (SNV) che è costituito da Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI), Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e contingente ispettivo.

Nella relazione al DDL si legge che potranno “essere previste forme di raccordo/unificazione/omogeneizzazione secondo i criteri indicati, purché si tratti di enti che ricadano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definite, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, secondo l’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed aggiornate ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del presente disegno di legge.”

Organi collegiali

Altrettanto complessa è la delega che il Parlamento sta assegnando al Governo relativamente alla riforma degli organi collegiali. Lo scopo è di ridefinire “competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, alle competenze e alle responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati”

La riforma “è diretta a razionalizzare la composizione degli organi collegiali di tutti gli enti sottoposti alla vigilanza del MIUR, derivanti da una stratificazione nel tempo, rivedendo anche i relativi poteri”. Molto lavoro dovrà essere fatto sul testo unico relativamente alla sovrapposizione di norme e ad un aggiornamento anche alla luce delle ultime riforme.

Relativamente agli equilibri dei poteri, nel testo si legge che tra le criticità da affrontare c’è quella relativa al “contenzioso registratosi negli ultimi anni, soprattutto nella relazione tra organi collegiali e dirigente scolastico”. Una criticità che, secondo il testo, dovrà essere superata, anche se all’interno non si dice in che modo, non vengono date indicazioni e soprattutto si lascia aperta la porta dell’interpretazione, che potrebbe benissimo risolversi con una assegnazione di maggiori poteri ai dirigenti a discapito degli organi collegiali. Una vicenda già vissuta e nota e che ha scatenato non poche polemiche durante le precedenti riforme.

Il testo del Disegno di legge

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività assicurando l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;

b) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e intervenendo laddove possibile mediante novellazione e aggiornamento dei codici o dei testi unici di settore già esistenti;

c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

e) rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio;

f) razionalizzare, eventualmente anche attraverso fusioni o soppressioni, gli enti, le agenzie e gli organismi comunque denominati, ivi compresi quelli preposti alla valutazione di scuola e università, purché rientranti nel perimetro definito all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, salvo la necessità di preservarne l’autonomia, ovvero attraverso liquidazione di quelli non più funzionali all’assolvimento dei compiti e delle funzioni cui sono preposti, ferma restando la salvaguardia del personale in carico ai suddetti soggetti, qualora incardinato nel rispetto della disciplina normativa sulle assunzioni, nonché la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica;

g) ridurre il numero di componenti degli organi collegiali degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e razionalizzare e omogeneizzare i poteri di vigilanza ministeriale;

h) fermo restando il principio di autonomia scolastica, revisionare la disciplina degli organi collegiali territoriali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizione di funzioni, e ridefinendone la relazione rispetto al ruolo, alle competenze e alle responsabilità dei dirigenti scolastici, come attualmente disciplinati;

i) riordinare e promuovere l’attività sportiva studentesca in ogni ciclo di istruzione, tramite la previsione della facoltà di costituire, nel rispetto dell’autonomia scolastica, centri sportivi studenteschi e, ai fini del coordinamento ed indirizzo delle attività, dello svolgimento, nell’ambito dell’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle funzioni di federazione nazionale dello sport scolastico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti. Sugli schemi di decreti legislativi sono acquisiti il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono trasmessi alle Camere per l’espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della delega di cui all’articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

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