Riforma. Lega: triplo canale per assunzioni e trasformazione Gi in Graduatorie provinciali

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La Lega in difesa dei docenti iscritti in seconda fascia d'istituto, ha presentato un emendamento per la costituzione della graduatoria provinciale e di un piano di assunzioni con triplo canale a scorrimento.

La Lega in difesa dei docenti iscritti in seconda fascia d'istituto, ha presentato un emendamento per la costituzione della graduatoria provinciale e di un piano di assunzioni con triplo canale a scorrimento.

Le modifiche proposte dal Carroccio ed elaborate dal reponsabile scuola Mario Pittoni vogliono, innanzitutto, l'abrogazione delle supplenze dei docenti di ruolo su classi di concorso "affini", che, di fatto, toglie lavoro ai docenti precari iscritti nelle graduatorie.

Importanti modifiche vengono chieste anche al piano di assunzioni che viene trasformato in triennale, fino al 2018 e per la trasformazione delle Graduatorie d'istituto, nelle quali è possibile esprimere soltanto 20 scuole, in Graduatorie provinciali che, di fatto sostituirebbero le attuali Graduatorie ad esaurimento.

L'emendamento integrale

EMENDAMENTO AL DDL A.C. N. 2994
 (per la costituzione della graduatoria provinciale e di un piano di assunzioni con triplo canale a scorrimento)

INDICE
L’emendamento in questione prevede:
1) abrogazione della norma sull’utilizzo dei docenti di ruolo in classi di concorso “affini”, per le quali risultano sprovvisti di relativo titolo di abilitazione (art. 7, comma 3);
2) definizione dei parametri per la formazione delle classi, nel limite di 16-24 infanzia, 12-24/25 primaria, 16-24/25 secondaria di I grado, 24-27 secondaria di II grado (art. 7, comma 6);
3) estensione del piano di assunzioni straordinario al triennio 2015/18 (art. 8, comma 1);
4) costituzione di una nuova graduatoria provinciale (GP) per gli iscritti in seconda fascia GI, valida per il reclutamento, tramite incrocio delle graduatorie degli istituti su base provinciale (art. 8, comma 2);
5) inclusione degli iscritti della nuova graduatoria provinciale nel piano di assunzioni straordinario, con reclutamento tramite triplo canale per l’a.s. 2015/16  (art. 8, comma 4);
6) abolizione delle graduatorie di merito concorsuali a partire dal 1 giugno 2016 (i cui eventuali vincitori residui confluiscono in terza fascia GAE);
7) abrogazione della graduatoria nazionale dei docenti (art. 8, comma 4);
8) abolizione delle GAE e della graduatoria provinciale a partire dal 1 settembre 2018, solo se esaurite (art. 8, comma 10);
9) provincializzazione della seconda e della terza fascia delle graduatorie di istituto a partire dal triennio di aggiornamento 2017/20 (art. 8, comma 11);
10) indizione del concorso pubblico per gli abilitati e per i laureati che non rientrano nel piano straordinario di assunzioni. 
Emendamento al DDL n. 2994 sulla scuola
(per la costituzione della graduatoria provinciale e di un piano di assunzioni con triplo canale a scorrimento)

Agli articoli 7, 8 e 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) abrogare il punto d) del comma 3 dell’articolo 7;

2) al comma 6 dell’articolo 7 aggiungere in fine il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall’articolo 16, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; qualora fossero presenti alunni disabili nelle classi, queste non possono superare le 20 unità.

3) al comma 1 dell’articolo 8 sostituire le parole: Per l’anno scolastico 2015/2016 con le seguenti: Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;

4) al comma 2 dell’articolo 8, dopo il punto b), inserire il seguente: c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di ogni provincia. A tal fine, gli Uffici scolastici territoriali provvedono, entro il 30 giugno 2015, alla costituzione di una nuova graduatoria provinciale valida esclusivamente per il reclutamento, da ottenere mediante l’incrocio a pettine delle graduatorie di seconda fascia di ogni istituto del territorio, distinte per ordine e grado di scuola e per singola classe di concorso. I docenti abilitati dopo tale data potranno fare domanda di inserimento nella graduatoria provinciale con cadenza annuale ed entro e non oltre il 31 maggio 2017;

5) al comma 3 dell’articolo 8 sostituire le parole: I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 con le seguenti: I soggetti che appartengono a due o a tutte le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2;

6) Sostituire il comma 4 dell’articolo 8 con il seguente: In deroga all’articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate.
Nell’anno scolastico 2015/2016:
a) i vincitori e gli idonei sono assunti, nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite della metà posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all’articolo 7;
b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell’ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
c) gli iscritti nelle graduatorie d'istituto di cui alla lettera c) del comma 2 sono assunti in coda alle assunzioni di cui alle lettere a) e b) sui posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine delle relative fasi.

A decorrere dall’ a.s. 2016/2017 gli iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2,  sulla base dei posti vacanti determinati dai pensionamenti, saranno assunti in subordine alla graduatoria di cui alla lettera b) nel limite della metà dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia, e, per la restante parte, nel limite della metà dei posti di cui alla lettera a). In caso di esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) si procederà allo scorrimento dei posti per gli iscritti di cui alla lettera a).

7) al comma 5 dell’articolo 8 sostituire il periodo: In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, si procede all'assunzione l'anno scolastico successivo;

8) abrogare il comma 6 dell’articolo 8;

9) al comma 10 dell’articolo 8 inserire in inizio il seguente periodo: A decorrere dal 1° giugno 2016 le graduatorie di cui al comma 2, lettera a) perdono efficacia ai fini dell’assunzione. Gli eventuali vincitori residui di cui al comma 4, lettera a) confluiscono, entro il 31 maggio 2016, nella terza fascia delle graduatorie di cui alla lettera b) del comma 2. Sostituire le parole: A decorrere dal 1° settembre con le seguenti: A decorrere dal 1° settembre 2018, solo se esaurite, e sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettere b) e c);

10) al comma 11 dell’articolo 8 aggiungere in fine il periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere usate per l’assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall’aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale;
11) sostituire il comma 12 dell’articolo 8 con il seguente: A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esaurimento delle graduatorie di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni.

12) abrogare il comma 1 dell’articolo 12.

RELAZIONE TECNICA

I presenti emendamenti intervengono in modo strutturale sul piano di assunzioni e, in quanto correlati, vengono presentati insieme. Ciò è reso necessario dall’articolazione stessa del sistema di reclutamento previsto dal disegno di legge, con disposizioni disseminate in vari articoli e commi correlati da continui rimandi interni.
L’emendamento ha l’intento di:

a) determinare dei parametri numerici certi per la formazione delle classi, riducendo il criterio di discrezionalità posto dal comma 6 dell’articolo 7 del DDL;

b) abrogare la norma che prevede l’utilizzo del personale docente di ruolo su classi di concorso affini per le quali si è sprovvisti del relativo titolo di abilitazione. Tale disposizione, infatti, risulta essere illegittima, poiché stabilizza insegnanti non abilitati in luogo di altri aspiranti in possesso di abilitazione, privandoli oltretutto di posti vacanti per le supplenze annuali;

c) estendere il piano di assunzioni agli abilitati inclusi nelle seconde fasce delle graduatorie di istituto (II GI) al fine di evitare una disparità di trattamento tra possessori di titoli di abilitazione equipollenti1. La nuova graduatoria provinciale avrà natura transitoria e sarà valida solo per l’immissione in ruolo, mentre per il conferimento degli incarichi di supplenza resteranno in vita prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto.
Si procederà all’assunzione negli albi territoriali delle tre categorie, seguendo uno scorrimento a triplo canale: i vincitori del concorso 2012 (e successivamente dei concorsi per titoli ed esami); gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE); gli abilitati iscritti nelle nuove graduatorie provinciali.

d) favorire la transizione verso l’unico canale concorsuale, attraverso l’abolizione delle graduatorie valide per il reclutamento giunte ad esaurimento dopo il piano triennale e straordinario di assunzioni. Al fine di assorbire tutte le graduatorie degli abilitati e di evitare disparità di trattamento tra possessori di titoli equipollenti, la cancellazione delle GAE e delle graduatorie di merito concorsuali del 2012 viene posticipata al 1° settembre del 2018, data entro la quale dovrebbero già essere state assorbite. Da quel momento in poi anche la graduatoria provinciale, i cui iscritti risulteranno stabilizzati entro l’a.s. 2017/2018, verrà abolita e gli abilitati dei nuovi percorsi, che saranno istituiti dal Governo su legge delega del Parlamento, potranno iscriversi nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (con l’aggiornamento del triennio 2017/20 la seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto verranno costituite entrambe su base provinciale).

e) abrogare la norma che pone il limite massimo di 36 mesi per la stipulazione di contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili. Con tale norma lo Stato finisce per impedire lo svolgimento della professione da parte degli insegnanti, senza prevedere forme di stabilizzazione o di superamento del precariato, da esso stesso creato tramite l’abuso dei contratti a termine.

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