Riforma, emendamenti Coscia: USR incarica docenti non destinatari di proposta, utilizzo in classi di concorso per cui non si è abilitati, reti di scuole dal 2016/17, genitori nel Comitato di valutazione

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E' arrivato in Commissione Cultura alla Camera il nuovo pacchetto di emendamenti al ddl Scuola a firma della relatrice, Maria Coscia (Pd), e che sarà posto in votazione tra domani e domenica.

E' arrivato in Commissione Cultura alla Camera il nuovo pacchetto di emendamenti al ddl Scuola a firma della relatrice, Maria Coscia (Pd), e che sarà posto in votazione tra domani e domenica.

Tra gli emendamenti presentati: quello sugli albi territoriali e le reti di scuole, le autocandidature dei docenti e la scelta dei professori da parte del preside, le cui originarie funzioni rimangono invariate.

OrizzonteScuola ne aveva fornito una anticipazione in DDL Scuola. Anno 2015/16 potrebbe essere transitorio, vera riforma da 2016/17. Saltati articoli "spinosi". Reti di scuole: rischio meno segreterie e più mobilità. M5S: no a "canguro".

Gli emendamenti erano stati poi ritirati per permetterne una più corretta riformulazione, come avvenuto.

Emendamenti all'art. 6 riguardano i ruoli del personale docente e gli "ambiti territoriali".

I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, sentite le Regioni e gli Enti Locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, di norma inferiori alla provincia, considerando:

1. la popolazione scolastica;
2. la prossimità delle istituzioni scolastiche;
3. le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

3-bis. Per l’anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.

Per l'anno scolastico 2015-2016 l’organico dell’autonomia comprende l’organico di diritto, l’adeguamento dell’organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al precedente comma 2, nel limite massimo di cui all’articolo 24, comma 1, della presente legge.

Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate

  • alla valorizzazione delle risorse professionali
  • alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative
  • nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale.

Gli accordi di rete individuano:
1. i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche in ordine a insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
2. i piani di formazione del personale scolastico;
3. le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
4. le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

In parole povere: Per l'anno scolastico 2015-2016 gli ambiti territoriali" delle scuole avranno "estensione provinciale". Questi saranno poi ridefiniti nel 2016, all'interno dei quali saranno costituite le Reti di scuole.

La vera riforma dunque partirà dal 2016, quando saranno definiti i nuovi "ambiti territoriali" e saranno istituite al loro interno le Reti di scuole che potranno avviare convenzioni tra loro, sia per quanto rigarda la didattiche che la parte amministrativa.

Dal punto di vista amministrativo infatti l’istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e  pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

Docenti sovrannumerari o in esubero

Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell’anno scolastico 2016-2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016-2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente  opera  tra  gli ambiti territoriali.

Modalità assegnazione agli albi: vale l'autocandidatura (art. 7)

Anche di questo ci eravamo già occupati Renzi apre a modifiche, quali? Autocandidatura docenti e colloquio per essere scelti. "Non possiamo assumere tutti i precari"

Adesso l'emendamento è completo.

Il dirigente, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato, purché possegga titoli di studio, percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

Criteri

a) durata triennale e rinnovabile per ulteriori cicli triennali;
b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;
c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’istituzione scolastica.

L’incarico è conferito con l’accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una. In caso di inerzia dei dirigenti scolastici nella individuazione dei docenti, l’ufficio scolastico regionale provvede ad assegnarli d’ufficio alle istituzioni scolastiche. Provvede altresì a conferire l’incarico ai docenti non destinatari di alcuna proposta.

Supplenze fino a 10 giorni

Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado d'istruzione di appartenenza.

Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:

a) due docenti dell'Istituzione scolastica;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.

Gli emendamenti verranno sottoposti alla votazione della Commissione Cultura domani e domenica. I lavori proseguono infatti a ritmi serrati

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