Riforma della scuola senza il parere del CSPI

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Come è noto, il 10 giugno del 2015, dopo la tornata elettorale per il CSPI si svolgeranno le operazioni di cui agli artt. 34 e ss. dell’O. M. del 9 marzo 2015, n. 7, con eventuale prosecuzione dei lavori il giorno successivo.

Come è noto, il 10 giugno del 2015, dopo la tornata elettorale per il CSPI si svolgeranno le operazioni di cui agli artt. 34 e ss. dell’O. M. del 9 marzo 2015, n. 7, con eventuale prosecuzione dei lavori il giorno successivo.

Tale operazione riguarda le attribuzioni dei posti, ed entro e non oltre l'ottavo giorno, dal ricevimento del materiale da parte dei nuclei elettorali regionali si procede alla proclamazione degli eletti, entro tre giorni si possono proporre ricorsi avvero la proclamazione, che vengono decisi entro i successivi cinque giorni.

Se non ci saranno ricorsi, se tutto filerà liscio, il Ministero dovrà, con specifico provvedimento, disporre la formale costituzione del CSPI. Dunque si potrebbe essere nei termini per intervenire certamente prima della terza lettura del DDL scuola alla Camera.

Ora, il noto mille proroghe DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90 all'articolo 23 quinquies prevedeva: Nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola; dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre il ((31 dicembre 2015)), non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

Dopo lo spirare del termine ultimo di operatività del CNPI, l'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 90 del 2014, nelle more del riordino e della costituzione degli organi collegiali della scuola, ha fatto salvi gli atti e i provvedimenti (fino ad allora) adottati in assenza del parere dello stesso CNPI, stabilendo, al contempo, che, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge e fino al 30 marzo 2015 (ora, per effetto del decreto-legge in esame, 31 dicembre 2015), i pareri obbligatori e facoltativi che il suddetto organo doveva esprimere non sono dovuti, salvo che il CSPI non si costituisca.

Quali sono i compiti del CSPI?

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnicoscientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.q) (istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell'istruzione scolastica e stato giuridico del personale).

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori: a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato "Ministro" in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonche' sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

Il consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro. I pareri sono resi dal consiglio nel termine ordinario di quarantacinque giorni dalla richiesta, salvo che per motivi di particolare urgenza il Ministro assegni un termine diverso, che non puo' comunque essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di quarantacinque giorni o quello inferiore assegnato dal Ministro, si puo' prescindere dal parere.

Dunque il parere del CSPI, se questo si costituisce a breve, è fondamentale e forse anche obbligatorio, dal momento della sua costituzione, sulla così detta “buona scuola”.

Certamente, a livello politico, faranno di tutto per ritardare la sua costituzione, molto dipenderà dalle organizzazioni sindacali che hanno avuto i loro rappresentanti eletti, affinché facciano di tutto per costituire il CSPI il più rapidamente possibile e perché
questo possa intervenire, nel rispetto della normativa vigente e formulare i suoi pareri obbligatori.

D'altronde che questo Governo e Parlamento voglia tenere il CSPI estraneo da ogni processo di consultazione sulla "buona scuola", è emerso, in modo incredibile, nel testo del ddl, all'articolo 24 comma 1: "Per l'adozione dei regolamenti, dei decreti e degli atti attuativi della presente legge non è richiesto il parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola".

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