Riforma ha creato nuova categoria: i docenti con il solo compito di sostituire i colleghi

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L’organico dell’autonomia, nato dalla Legge 107, sta completando un’altra fase di rodaggio, rilevando in molte realtà scolastiche, una persistente e pungente criticità, originata da una interpretazione alquanto distorta, delle potenziali finalità ad esso assegnate ed espresse a più riprese lungo il testo della legge.

Le finalità dell’organico dell’autonomia

Nell’intenzione del legislatore l’organico dell’autonomia ha finalità che nella pratica devono concorrere ad una realizzazione più efficace del diritto allo studio delle studentesse e degli studenti.

L’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa (comma 5 dell’art.1 della Legge 107).

Attraverso le iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e le attività progettuali, esso concorre al raggiungimento degli obiettivi formativi che le scuole hanno individuato come prioritari (comma 7 della Legge 107).

Le risorse dell’organico dell’autonomia

Al raggiungimento delle finalità sopra indicate, contribuiscono le risorse componenti l’organico dell’autonomia; esso risulta costituito “dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa” (comma 63 della Legge 107). Le risorse umane sono quindi forze preminenti al perseguimento di uno scopo alto: realizzare il piano dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della Legge 107).

Qualche disfunzione nella gestione dell’organico dell’autonomia

Tuttavia le funzionalità (formative) dell’organico dell’autonomia succitate, sono state estromesse da una interpretazione fuorviante della norma e alle sue potenzialità dichiarate si sono sostituite disfunzioni sempre più emergenti.

La prima è riferibile all’enunciato che la Nota ministeriale n. 2852 del 2016 ha sostenuto al suo interno: l’organico dell’autonomia è da intendersi in una logica unitaria e “non esiste una distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento”. Il costrutto ha in effetti una valenza pragmatica, affermare che in ogni comunità educante non vi sia livellamento tra le due categorie di docenti (curricolari preesistenti alla Legge 107 e di potenziamento). Tutto però a danno dell’anzianità di servizio, della graduatoria interna e della continuità didattica, elementi che molti dirigenti hanno esautorato, vanificando il ruolo degli Organi Collegiali, per far fronte a questo pareggiamento contrattuale tra i docenti.

La seconda, è derivata da talune gestioni dirigenziali che hanno realizzato il livellamento contrattuale, avanzato nella prima disfunzione, solo per le classi di concorso corrispondenti alle classi di potenziamento assegnate alla scuola.

E la seconda disfunzione potrebbe essere facilmente superata, a patto che il docente curricolare e il docente potenziatore delle stesse classi di concorso non diventino però, equamente livellati, il carburante unico delle sostituzioni dei colleghi assenti di cui al comma 85 della Legge 107, cosa che è avvenuta nella maggior parte dei casi.

La terza disfunzione, la più pericolosa, consiste nell’aver prodotto, all’interno della scuola, una nuova categoria di docenti (quelli individuati nella seconda disfunzione) con compiti esclusivi di sostituzione dei colleghi assenti. Perché il pareggiamento contrattuale ha toccato in via esclusiva i docenti delle classi di concorso corrispondenti a quelle di potenziamento destinate alla scuola, comprese ovviamente le cattedre di potenziamento. Questa è la vera disparità tra i docenti dell’organico dell’autonomia che la Nota 2852 del 2016 ha tentato di sventare, affermando al contrario esplicitamente che la sostenibilità delle sostituzioni per assenze brevi debba avvenire “grazie all’utilizzo di tutto l’organico dell’autonomia”. La Nota 2852 insiste su questo aspetto e afferma che “tale organico, considerato nella sua interezza, può e deve favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari (…) rimodulando i percorsi didattici, utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità (…) attuando una organizzazione flessibile”, ergo rinvenendo due dispositivi cari all’autonomia scolastica come descritti nel DPR n.275 del 1999.

Deviazione di finalità

La cosa più grave consiste nell’aver sviato le funzionalità dell’organico dell’autonomia: non rari sono stati i casi in cui il potenziamento, funzionale alle esigenze didattiche, sia stato frazionato e percentualizzato a vantaggio delle sostituzioni dei colleghi assenti, con buona pace degli obiettivi formativi prioritari. La sostituzione dei colleghi assenti attraverso i docenti potenziatori è diventata una norma a svantaggio della tutela e garanzia del diritto allo studio.

Il de-potenziamento delle sostituzioni dei colleghi assenti

Il famigerato potenziamento ha realizzato impropriamente una ipertrofia delle sostituzioni, cosicché le finalità della Legge 107 sono state eluse. E in effetti, è proprio da qui che dovrebbe partire una rivisitazione nella gestione dell’organico dell’autonomia, allo scopo di evitare per l’anno avvenire tali discordanze. Siffatta riflessione rappresenta uno strumento utile per veder fino a che punto, allo stato dell’arte, la legge 107 abbia dato piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art.21 della Legge n.59 del 1997 e alle singole scuole per valutare la ricaduta delle attività di potenziamento sul curricolo e sul successo formativo delle studentesse e degli studenti, elemento quest’ultimo trascurato dalle troppe sostituzioni dei colleghi assenti.

L’organico dell’autonomia ha in effetti in nuce evidenti potenzialità, ma una gestione impropria rischia di dirottare queste ultime solo verso la logica del risparmio.

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