Riforma concorso, laureati dovranno scegliere classe di concorso. I dettagli

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Il testo della Legge di Bilancio, che riforma il reclutamento degli insegnanti proponendo il ritorno al concorso aperto ai laureati con titolo idoneo all’insegnamento e i 24 CFU nelle discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche impone una restrizione nella partecipazione.

Titolo di accesso: laurea + 24 CFU

Il titolo di accesso per i prossimi concorsi (anche per chi ha svolto 36 mesi di servizio) ritorna ad essere la laurea, con i CFU richiesti per l’accesso all’insegnamento, più i 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche.

Le modifiche al testo del DL 59/2017

Viene modificato l’art. 3 comma 4

“4. Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ognuna delle seguenti tipologie di posto e classi di concorso: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari;

b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria;

c) posti di sostegno.”

sopprimendo le parole “anche raggruppate in ambiti disciplinari”.

Il nuovo articolato semplifica anche il concorso, nei seguenti aspetti: • ciascun candidato può partecipare solo a un massimo di quattro procedure concorsuali, dovendo scegliere una sola classe di concorso per i posti comuni della scuola secondaria di primo, così come in quella di secondo grado. Ciò comporta una riduzione del costo della procedura concorsuale; • il concorso per i posti di sostegno prevede una sola prova scritta, in luogo delle tre precedentemente previste.

Inoltre nel comma

“5. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato puo’ concorrere in una sola regione, per le tipologie di posto messe a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 5.” le parole per ” le tipologie di posto messe a concorso nella stessa” sono sostituite da “per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per il sostegno

Quindi

  • Non si potrà accedere a tutte le classi di concorso alle quali il titolo di laurea consente di accedere, qualora siano più di una per ordine di scuola (scuola secondaria I e II grado)
  • si dovrà scegliere una classe di concorso per la scuola secondaria di I e una per la classe secondaria di II grado
  • non ci saranno prove per ambiti disciplinari, ma solo distinte per classi di concorso.

Ciascun candidato dunque  può partecipare solo a un massimo di quattro procedure concorsuali, dovendo scegliere una sola classe di concorso per i posti comuni della scuola secondaria di primo, così come in quella di secondo grado (più le due eventuali procedure per il sostegno). Ciò comporta una riduzione del costo della procedura concorsuale.

Concorso a cattedra riformato: addio FIT, si a 24 CFU, 4 anni senza mobilità, titolo abilitante. Scarica testo

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