Riforma. Approvate anche le deleghe (art.23) Nuovo modello per accesso insegnamento, criteri ruoli sostegno, sistema 0-6 esteso a tutte le scuole d’infanzia

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L'articolo 23 "Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione" delega il governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

L'articolo 23 "Delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione" delega il governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi finalizzati alla riforma di differenti aspetti del sistema scolastico, nonché alla redazione di un nuovo testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

Durante l'esame in commissione Cultura alla Camera sono state soppresse – oltre alle deleghe su autonomia scolastica, dirigenti scolastici, Its, ausili digitali per la didattica – anche quelle concernenti la governance della scuola e gli organi collegiali. Inoltre, è stata profondamente modificata la delega concernente l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria.

In particolare – a fronte della previsione del ddl di includere il percorso abilitativo all'interno di quello universitario (con superamento dell'attuale percorso di tirocinio formativo attivo) e di svolgere, all'interno del percorso abilitativo, un periodo di tirocinio professionale – è stato previsto l'accorpamento della fase della formazione iniziale con quella dell'accesso alla professione.

Più specificamente, il percorso si articola:

  • in un concorso nazionale riservato a chi possieda un diploma di laurea magistrale o, per le discipline artistiche e musicali, un diploma accademico di secondo livello, coerente con la classe disciplinare di concorso;
  • nella stipula con i vincitori di un contratto retribuito di formazione e apprendistato professionale a tempo determinato, di durata triennale;
  • nel conseguimento, nel primo anno di contratto, di un diploma di specializzazione all'insegnamento secondario;
  • nell'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento del diploma, di tirocini formativi e graduale assunzione della funzione docente;
  • alla conclusione del periodo di formazione e apprendistato professionale, valutato positivamente, sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Altre modifiche apportate dalla commissione Cultura hanno riguardato la delega relativa agli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. In particolare, è stato previsto che la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione deve essere volta a individuare le abilità residue, che occorre rivedere i criteri di "inserimento nei ruoli per il sostegno didattico", al fine di garantire che lo studente con disabilità abbia per l'intero ordine o grado di istruzione il medesimo insegnante di sostegno (l'intenzione sembrerebbe, dunque, quella di prevedere dei ruoli separati per i docenti di sostegno), che occorre garantire l'istruzione domiciliare per i minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, qualora siano temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola.

Con riferimento alla delega relativa al sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, è stato previsto che lo stesso è riferito ai servizi educativi per l'infanzia e a tutte le scuole dell'infanzia (invece che alle sole scuole dell'infanzia statali).

Inoltre, è stato specificato che la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti riguarda il primo ciclo e che la revisione delle modalità di svolgimento degli esami riguarda sia il primo che il secondo ciclo.

È stata, infine, introdotta una delega per la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, musicale, teatrale, coreutica e cinematografica, il sostegno della "creatività connessa alla sfera estetica".

Con riferimento alla procedura per l'adozione dei decreti legislativi, è stato previsto il coinvolgimento della Conferenza unificata (anziché della Conferenza Stato-Regioni).

Il commento della Coccia sottolinea inoltre che "l'approvazione dell'art. 23 introduce grandi novità sul sostegno: continuità didattica affinché insegnante di sostengo completi il ciclo di studi dello studente, così da ultimare il percorso insieme alla classe, favorendo l'inclusione scolastica e lo sviluppo delle abilità residue. E' una conquista fondamentale per la quale mi sono battuta per tutto il percorso del ddl"

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