Riforma. Anno di prova: anche genitori e studenti decidono criteri per la valutazione dei docenti

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Il nuovo Comitato di valutazione, che si occuperà in generale di formulare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base, agirà anche per la valutazione degli insegnanti in anno di prova.

Il nuovo Comitato di valutazione, che si occuperà in generale di formulare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base, agirà anche per la valutazione degli insegnanti in anno di prova.

Pertanto il superamento dipenderà anche dal peso che studenti e genitori avranno in questo comitato. Nulla è detto sui criteri con i quali invece questi componenti verranno scelte. I rischi sono intuibili ancor prima dell'approvazione della legge.

L’art. 14 del D.P.R 275 dell’8 marzo 1999 prevede che “A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica relative [… ] allo stato giuridico ed economico del personale, non riservate, in base all’art. 15 o ad altre disposizioni specifiche, all’amministrazione centrale o periferica”. 

Tra queste funzioni vi è la decretazione riguardo all’esito del periodo di prova del personale docente che non rientra più tra le competenze dell’amministrazione centrale o periferica.

A tale esito, a sensi del D. Lvo. 297/1999, art. 11, concorre il comitato di valutazione.

Questi   è formato, oltre che dal Dirigente scolastico, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. La durata è di un anno scolastico.

In aggiunta, come previsto dalla C.M. 267/1991, c’è anche la figura del tutor che fornirà ulteriori elementi di valutazione.

Vediamo ora come è stato riscritto l’art. 11:

(Comitato per la valutazione dei docenti).
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituto il Comitato per la valutazione dei docenti, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti individuati dal Consiglio di istituto:
a) due docenti dell'Istituzione scolastica;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione; ovvero un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione.

3. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo.
5. Per l'espressione del parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo, il Comitato di cui al comma 2 è integrato della figura del tutor di cui al comma 3 dell'articolo 9.
6. Il Comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso della valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501».

Con la nuova riformulazione il comitato non è più nominato dal collegio dei docenti ma dal consiglio di istituto.

Inoltre, la novità più rilevante, è che ne faranno parte gli allievi e i genitori di quest’ultimi (il numero dipende dal grado di scuola).

La domanda che sorge spontanea è la seguente: prevedendo all’interno del comitato di valutazione un allievo e un genitore, siamo sicuri che risulterà legittimo un eventuale decreto di esito sfavorevole alla prova del docente?

Il decreto infatti riporterà nel preambolo la normativa che regola l’anno di prova del docente e quindi la nuova formulazione dell’art 11 appena citato.

Inoltre il Dirigente formulerà l’esito sfavorevole alla prova sentito il parere del Comitato per la valutazione di cui appunto faranno parte a tutti gli effetti degli allievi e dei genitori. Questi ultimi quindi concorrono alla formulazione del parere e quindi all’esito della prova.

Non solo, ma il comitato così composto (quindi con allievi e genitori) esercita, altresì, le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'articolo 501, che ricordiamo: 
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

Ora, gli elementi di approfondimento sarebbero due:

Il primo è il problema della valutazione da parte dell’allievo e del genitore, e qui ci sarebbe da aprire un capitolo a parte: sarà un allievo della stessa classe in cui insegna il docente? e il genitore, sempre di un allievo della classe in cui insegna il docente? Quindi entrambi direttamente coinvolti con tutti i condizionamenti che ne potrebbero derivare? Oppure non saranno della classe in cui insegna il docente e quindi distanti così tanto da quest’ultimo da non poter neanche minimamente esprimere una valutazione? Come la si giri il sistema comincia già da qui a fare acqua.

Il secondo, e secondo me è quello che basterebbe a far sorgere molti dubbi sulla nuova formulazione dell’articolo citato, è quello di ricordare che stiamo parlando di procedimenti amministrativi a tutti gli effetti che si concludono con un decreto emanato dal Dirigente scolastico.
Risulta quindi di dubbia legittimità la partecipazione di un allievo (minorenne?) o di un genitore in tali procedimenti (pensiamo anche a quello della riabilitazione), soprattutto nel caso in cui l’esito della prova dovesse risultare sfavorevole.

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