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Rientro dopo il 30 aprile. Due insegnanti per un alunno con disabilità

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Come si applica il rientro del 30 aprile quando si tratta di alunni disabili? E’ possibile che due insegnanti siano in servizio sullo stesso alunno?

Un Dirigente Scolastico scrive

vorrei sottoporre il seguente quesito: Situazione: Docente di sostegno di Scuola Secondaria di 1° grado,
titolare con n. 18 ore cattedra (distribuita su n. 2 alunni con n. 9 h./alunno), rientra da un periodo di congedo per maternità il 7 gennaio e richiede la riduzione per allattamento per n. 5 ore sino al 5 maggio
prossimo. Le 5 ore lasciate (relative ad uno stesso alunno su cui, comunque, la titolare esplica la sua attività per le restanti 4 ore dal 7 gennaio) sono affidate alla docente supplente che sin dall’inizio
dell’anno scolastico aveva sostituito la titolare per la totalità delle 9 ore sull’alunno attualmente affidatole. Si chiede: successivamente al 5 maggio, la docente titolare riprende l’attività d’insegnamento anche sulle 5 ore lasciate alla supplente o rimane a disposizione e sulle 5 ore continua l’attività di sostegno la
docente supplente sino al termine delle lezioni? Nel ringraziarLa anticipatamente, si esprime apprezzamento per la Sua rubrica.

Art. 37 CCNL 2007

L’art 37 del CCNL/2007 dispone che “al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.

Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali”.

Si considerano anche i periodi di sospensione delle lezioni

Dalla dizione letterale della norma si evince chiaramente che i periodi di sospensione dell’attività didattica rientrano nel computo dell’assenza continuativa del docente, e che l’inclusione di tali periodi nella norma ha lo scopo di garantire la continuità didattica agli alunni, fondamentale per il loro successo formativo e didattico.

Conclusioni

Si premette che la scuola ha operato correttamente nel lasciare, per continuità didattica, le ore di riduzione di allattamento allo stesso supplente che aveva sostituito la titolare in congedo di maternità.

Dalla normativa sopra richiamata non vi  dubbio che alla data del 5 maggio la titolare abbia maturato i 150/90 gg. utili affinché rientri a disposizione dopo il 30 aprile.

Dal momento infatti che il supplente ha sostituito fin dall’inizio la titolare e considerato che quest’ultima non sia mai rientrata per le ore in cui il supplente l’ha sostituita, prima sulle 18 ore  e ora per le 5 ore, il supplente rimane in servizio per le 5 ore fino al termine delle lezioni più scrutini (ed eventuali esami se è una terza media) e la titolare rimarrà a disposizione (dal 6 maggio) per 5 ore e in servizio per le restanti 13.

Si precisa che per quanto sia vero che nella riduzione di allattamento si deve garantire l’unicità di insegnamento e quindi per lo stesso alunno non sia possibile che ci siano 2 insegnanti, è anche vero che nel caso del sostegno, perfino quando il rapporto è 1/1 tale norma vada obbligatoriamente derogata. Questo perché ci sono due diritti garantiti dalla norma: da un lato si deve garantire il diritto alla riduzione all’allattamento, dall’altro il diritto all’allievo disabile ad avere tutte le ore di sostegno che sono state a lui assegnate.

Pertanto, nel caso in questione ci saranno due insegnanti per lo stesso allievo disabile, 5 ore l’una e 4 ore l’altra, solo cosi si garantiscono i diritti di di tutti gli attori coinvolti.

 

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