Rientro a disposizione dopo il 30 aprile. Quando al supplente spetta la continuità didattica
Quanti giorni di assenza deve fare il titolare affinché rientri a scuola a disposizione dopo il 30 aprile? Qual è la normativa di riferimento?
Federica chiede
Buongiorno sono docente di ruolo presso una scuola primaria. Quest’anno ho 14 ore in una classe 5 e il resto potenziamento in tutte le classi. Rientrando dalla maternità a marzo ed essendo una classe terminale la supplente ha diritto alla conservazione del posto? Grazie
Rientro dopo il 30 aprile
Il rientro del titolare dopo il 30 aprile è disciplinato dall’art. 37 del CCNL/2007. Il suddetto articolo prevede che
“Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.”
150/90 giorni di assenza
Per il calcolo dei giorni non si tiene conto della data del 30 aprile (cioè contare i giorni di assenza fino al 30 aprile), ma della data di termine dell’assenza del titolare (cioè dopo il 30 aprile).
Es. Se il giorno di rientro del titolare è previsto per il 18 maggio, bisogna contare a ritroso 150 giorni (o 90 se classi terminali) a partire da tale data, non quindi a partire dal 30 aprile.
È ovvio che se già al 1° maggio il titolare ha raggiunto i giorni indicati nell’art. 37, il calcolo è superfluo. Altrimenti bisogna andare a ritroso partendo dalla data di presunto rientro del titolare (che ovviamente sarà dopo il 30 aprile) e non da quella del 30 aprile. Nell’esempio citato conteremo a ritroso dal 18 maggio.
Inoltre, nei 150/90 giorni di assenza rientrano anche i periodi di sospensione delle lezioni (es. vacanze di Natale e Pasqua) anche se il titolare non ha prodotto alcuna certificazione di assenza in quei periodi, l’importante è che non sia mai rientrato nelle classi.
Conclusioni
Nel caso esposto da Federica il rientro nelle classi a marzo interromperebbe la continuità didattica e il supplente non avrebbe più diritto a restare nella classi terminali fino al termine delle lezioni.
Affinché infatti la norma sia applicata l’assenza deve essere almeno fino al 30 aprile e ovviamente ci deve essere anche il conteggio, a ritroso, dei 150 giorni di assenza o 90 se classi terminali.
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