Ricostruzione di carriera, validi anche i servizi della paritaria. Sentenza

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Gli anni di servizio prestati nella scuola paritaria vanno computati a fini giuridici ed economici nella ricostruzione di carriera. La sentenza.

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Velletri con sentenza del 15/01/2019 che, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Maria Rosaria Altieri del foro di Cassino, in nome e per conto una docente di scuola primaria che aveva svolto 5 anni di servizio nella scuola paritaria, ha riconosciuto l’esistenza di un “principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell’ambito delle scuole pubbliche”.

Ciò in quanto l’art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito in Legge del 2 agosto 2001) stabilisce che: “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

In particolare, la legge n. 62 del 10 marzo 2000 ha espressamente affermato che “il sistema nazionale di istruzione … è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e dagli Enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono “un servizio pubblico”.

In ragione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli Istituti paritari (vedasi al riguardo la citata legge 62/00, la successiva legge 27/06 nonché, ex multis, la C.M 163 del 15/06/2006 ed i DD.MM 267/07 e 83/08).

In particolare, la circolare ministeriale 163/06 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli Istituti scolastici privati devono: “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e altresì “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Tanto premesso il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità del servizio prestato nella scuola paritaria, ordinando al MIUR di collocare la ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata secondo quanto previsto dal CCPL Comparto Scuola per il personale a tempo indeterminato e di corrispondere, altresì, le differenze stipendiali maturate.

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