Ricostruzione di carriera si può sempre fare, nessuna prescrizione

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Una docente ha vinto un ricorso contro l’Amministrazione che riteneva prescritto il diritto alla ricostruzione di carriera trascorso il periodo di 10 anni dall’immissione in ruolo e inoltre non risultava neanche che l’interessata avesse mai presentato domanda.

A cosa serve la ricostruzione di carriera

La ricostruzione di carriera serve per far valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo. In questo modo l’insegnante assunto a tempo indeterminato può vantare un’ “anzianità di carriera” che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al Contratto Nazionale in vigore.

Prescrizione diritto a ricostruzione carriera

Secondo la normativa vigente

il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall’art. 2946 del Codice Civile.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo)
Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.

Il giudice: non può esserci prescrizione

Secondo il Tribunale di Macerata “l’anzianità di servizio del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti quali gli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico, che non ricade sotto il regime della prescrizione, con la conseguenza che anche nell’ipotesi di prescrizione dell’aumento retributivo derivante da uno o più scatti retributivi, il lavoratore ha comunque diritto che gli aumenti retributivi commisurati agli scatti successivi vengano liquidati come se gli scatti precedenti fossero stati corrisposti.” Il ricorso è stato seguito dalla FLCGIL.

Il Miur è stato condanato ad emanare il decreto di ricostruzione di carriera della docente e a riconoscere le differenze stipendiali per il periodo pregresso nei limiti della prescrizione quinquennale.

Riconoscimento arretrati

Ricordiamo anche che il 16 ottobre 2017 la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare in cui mette in evidenza che il diritto a ricevere gli arretrati non va in prescrizione se la domanda è stata presentata nei tempi e il decreto di ricostruzione invece è stato tardivo.
Pertanto, “si consente alla corresponsione di tutti gli arretrati dovuti a decorrere dai 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda stessa, a nulla rilevando il ritardo con cui è stato emanato il provvedimento.”

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