Ricostruzione di carriera, Ministero Economia chiede a docente 3mila euro per conguaglio. Pronuncia del tribunale

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Una docente di Scuola secondaria di II grado e collocata a riposo dal 2005 agiva in giudizio deducendo che con un provvedimento il MEF -Ragioneria Territoriale di Roma- le comunicava di aver effettuato un conguaglio con quanto percepito per il periodo 1.9.1995 – 31.8.2005 e che da questa ricostruzione di carriera emergeva un credito erariale di 3.441,74Euro (con invito alla restituzione delle predette somme)

Inoltre, che il diritto di credito dell’amministrazione doveva considerarsi prescritto dal momento che il MEF aveva chiesto soltanto nel 2014 la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla stessa (relative al periodo 1.9.1995- 31.8.2005). Il Tribunale di Roma ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione decennale del diritto di credito vantato dall’amministrazione giacché, trattandosi di indebito oggettivo, era applicabile l’art. 2033 del c.c. ed il termine prescrizionale ordinario; considerato il compimento del primo atto interruttivo in data 31.3.2014 – notificato in data 11.4.2014 – risultava già maturata la prescrizione del diritto di credito del Ministero quanto alle pretese antecedenti il decennio.

Avverso la sentenza hanno proposto appello i Ministeri soccombenti La Corte d’Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 06-03-2018 così si pronuncia: “Nel merito, l’appello non merita accoglimento giacché non può considerarsi fondata la doglianza relativa all’erronea applicazione da parte del primo giudice del combinato disposto degli artt. 2946 c.c. -sul termine prescrizionale ordinario-e 2935 c.c,. ai sensi del quale “la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.Rileva la Corte sul punto come per costante giurisprudenza di legittimità, l‘art. 2935 c.c. deve interpretarsi nel senso che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, assumendo al riguardo rilievo, in base al disposto dell’art. 2935 cod. civ., la mera possibilità legale di esercizio del diritto, e non anche gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto di un terzo, e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell’ignoranza, da parte del titolare, dell’evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo”(in tal senso Cass. sent.n. 14576/2007). In altri termini, secondo quanto disposto dall’art. 2935 c.c., ai fini del dies a quo di decorrenza della prescrizione rileva soltanto la mera possibilità legale di esercizio del diritto, pertanto “l’impossibilità di far valere quel diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto” (in tal senso la pronuncia della Cassazione n. 21026/2014).

Non può farsi, quindi, riferimento (nel caso di specie), ai fine del decorso del termine di prescrizione, al giorno (8.9.2008) in cui in cui il MEF ha avuto conoscenza del credito erariale (con la trasmissione del provvedimento di ricostruzione della carriera), costituendo questo un impedimento di mero fatto, e non già di diritto, quest’ultimo soltanto considerato rilevante in senso ostativo alla decorrenza del termine di prescrizione ex art. 2935 c.c. Deve, in conclusione, respingersi l’appello.

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