Ricostruzione carriera, vale tutto il servizio preruolo. Anief in tribunale

WhatsApp
Telegram

Comunicato Anief – Una collaboratrice scolastica, tutelata in tribunale dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Fortunato Niro, ha ottenuto la valutazione integrale del servizio preruolo ai fini della progressione di carriera e il pagamento delle relative differenze retributive spettanti nonché l’applicazione della clausola di salvaguardia in riferimento alla fascia stipendiale 3-8 anni anche se prestava servizio con contratti a termine.

 La nuova sentenza ottenuta dal giovane sindacato, da sempre in prima linea per la tutela dei diritti di tutti i lavoratori della scuola, ancora una volta, condanna il Miur per l’evidente penalizzazione cui sono sottoposti i lavoratori precari anche dopo l’avvenuta immissione in ruolo a causa della mancata valutazione integrale del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera e il mancato riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione calcolata in base agli effettivi anni di servizio svolti con contratti a termine. Accertata, dunque, la fondatezza delle richieste dei legali Anief che con estrema perizia hanno evidenziato in udienza l’illegittimità del mancato computo integrale del servizio non di ruolo nella ricostruzione di carriera, il Giudice rileva come non siano “ravvisabili ragioni oggettive idonee a giustificare, nel computo dell’anzianità professionale per il personale ATA assunto inizialmente a tempo determinato, disparità di trattamento rispetto al personale assunto a tempo indeterminato – disparità evidenti allorquando, come nella fattispecie sub iudice, la ricostruzione della carriera operata secondo la normativa vigente riconosca nei fatti una anzianità di gran lunga inferiore rispetto a quella effettivamente accumulata dal dipendente sommando i singoli giorni di lavoro”.

“In ossequio al principio di parità di trattamento da sempre sostenuto dal nostro sindacato – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – la sentenza pone l’accento anche sull’illegittimità delle previsioni economiche contenute nel CCNL siglato il 4 agosto 2011 nella parte in cui non riconosce il diritto alla precedente fascia stipendiale 3-8 anche al personale precario”. Il Giudice del Lavoro di Udine, infatti, accogliendo il ricorso Anief, evidenzia a chiare lettere come “tali previsioni, anche se menzionano soltanto il personale di ruolo, debbono essere applicate anche a parte ricorrente, avendo la predetta già maturato anni di anzianità alla data del 1 settembre 2010. Anche alla stessa deve, dunque, essere riconosciuto il diritto a percepire ad personam, dal momento del raggiungimento dei tre anni di anzianità, il valore retributivo della fascia stipendiale prevista dal regime precedente e ad essere, così, inserita in detta fascia stipendiale al momento dell’immissione in ruolo”. La soccombenza in giudizio contro le ragioni Anief, costa al Miur anche il pagamento delle spese di lite quantificate in un totale che supera i 2.500 Euro oltre accessori.

“Ci batteremo come sempre in tutte le sedi opportune per vedere finalmente superate, nella contrattazione e nella normativa di settore, tutte le discriminazioni perpetrate a discapito dei lavoratori precari, anche dopo la loro immissione in ruolo”, conclude il presidente Anief. Ancora possibile aderire ai ricorsi mirati per la tutela dei lavoratori della scuola promossi dall’Aniefper rivendicare il riconoscimento immediato e integrale del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera e il conseguente adeguamento dello stipendio in base all’effettiva anzianità di servizio.

Per aderire ai ricorsi Anief per ottenere l’immediata e integrale ricostruzione di carriera comprensiva degli scatti non percepiti durante il precariato, clicca qui.

WhatsApp
Telegram