Ricostruzione carriera, servizi dopo il quarto anno. Europa: no al recupero

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Sulla ricostruzione di carriera la Corte di Giustizia Europea non riserva al personale docente della scuola italiana una bella sorpresa: no al recupero dei servizi preruolo.

I giudici erano chiamati a vagliare se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’ art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297 , la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici. E ciò in ragione della mancanza, allo scopo dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo.

La Corte di Giustizia europea, smentendo le conclusioni di segno opposto della Commissione Europea, ha affermato che la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi.

Detto in parole povere, secondo la Corte di Giustizia la decurtazione di un terzo dei servizi svolti dopo il quarto anno di precariato ai fini della ricostruzione della carriera, in linea di principio, non viola il principio di non discriminazione tra personale di ruolo e personale assunto a tempo determinato.

Il commento

Abbiamo chiesto all’Avv. Walter Miceli del Foro di Palermo di spiegarci il significato e l’estensione di tale pronuncia.

“La ragione principale per cui non si configurerebbe alcuna discriminazione secondo la Corte di Giustizia – afferma Miceli – consisterebbe nella possibilità concessa ai precari, e non ai docenti di ruolo, di far valere come anno intero un servizio di soli 180 giorni. La decurtazione di 1/3 dei servizi svolti oltre il quarto anno di precariato sarebbe, dunque, una sorta di compensazione rispetto a tale trattamento di favore.

Ovviamente tali conclusioni, secondo la Corte di Giustizia, devono essere verificate dai Giudici italiani che, per esempio, nel caso del personale ATA potranno discostarsi da tali principi in quanto per i collaboratori scolastici non vale sistema di calcolo del servizio dei 180 giorni, ma si prende in considerazione solo il servizio effettivo. Lo stesso dicasi per quegli insegnanti che subirebbero una penalizzazione nella ricostruzione della carriera anche con l’applicazione del principio del servizio effettivamente svolto. Insomma, le conclusioni della CGUE andranno verificate caso per caso.

Infine, bisogna precisare che tale decisione NON riguarda il contenzioso relativo alla percezione degli scatti di anzianità da parte dei precari. Questa diversa vertenza, infatti, è stata ormai decisa in senso positivo dalla Corte di Cassazione con principi di diritto che non sono minimamente smentiti dall’odierna decisione della Corte di Giustizia.

La decisione della Corte di Giustizia, inoltre, NON riguarda neppure l’illegittima applicazione dello scaglione stipendiale 0-8 in danno dei precari immessi in ruolo dopo il 2011. Anche su questo punto, la giurisprudenza italiana accoglie le tesi dei ricorrenti con argomenti che non sono scalfiti dalla odierna decisione della Corte di Giustizia.

Commento finale: la battaglia contro la discriminazione nei confronti dei precari continuerà, anche se le resistenze da superare sono e saranno sempre molto forti.”

Pacifico: (Anief) più conveniente rimanere precario?

Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief ha così commentato “Chiederemo al giudice nazionale di verificare anche la legittimità costituzionale della norma perché paradossalmente oggi sembra più conveniente rimanere precario che entrare di ruolo dopo i ricorsi vinti presso la Corte suprema sul precariato, come d’altronde, gli stessi giudici della Corte di Giustizia europea in diversi punti della causa 466/17 Motter hanno rimarcato.

Spetta, infatti, al giudice nazionale, nel caso concreto valutare se queste ragioni oggettive siano reali. Ma se a  un precario viene riconosciuto tutto il servizio pre-ruolo mentre a un docente di ruolo per sedici anni è  raffreddata la carriera, sarà difficile per l’Avvocatura giustificare queste astratte ragioni oggettive.”

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