Ricostruzione di carriera, quale tempistica: 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta
red – Prendiamo spunto da una risposta data da nostro consulente FP per affrontare la questione della tempistica per la ricostruzione di carriera a seguito dell’aggiornamento della normativa in questione
red – Prendiamo spunto da una risposta data da nostro consulente FP per affrontare la questione della tempistica per la ricostruzione di carriera a seguito dell’aggiornamento della normativa in questione
Di seguito si sintetizzano i tempi previsti dalla normativa nelle diverse fasi del controllo degli atti amministrativi:
1) La circolare del 4/07/2010, (in attuazione dell’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69), emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilisce espressamente che per tutti i procedimenti amministrativi già in corso, alla data del 4 luglio 2010, il termine di conclusione del procedimento amministrativo rimane quello originariamente previsto.
Per i procedimenti amministrativi avviati successivamente alla data del 4 luglio 2010, che hanno termini superiori a 90 giorni, tali termini cessano di avere efficacia, e per i procedimenti interessati, si applica il termine ordinario di 30 giorni.
In definitiva dal 4 luglio 2010 tutti gli istituti scolastici, devono emettere i decreti di ricostruzione di carriera, del personale della scuola, entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell’interessato.
Decade il limite di 480 giorni, previsto dal D.M. del 6 aprile 1995, n. 190.
2) Il D.LVO n. 123 del 30/6/2011 ha regolamentato le modalità e i tempi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile.
– All’art. 5 si chiarisce quali sono gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione soggetti al controllo preventivo e tra questi vengono indicate alle lettere:
C) Provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
D) Atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio.
– All’art. 8 prevede che ai predetti provvedimenti sia apposto il visto di regolarità amministrativa e contabile entro 60 giorni dal ricevimento degli stessi.
E’ opportuno precisare che i ritardi molto spesso sono dovuti ad oggettive difficoltà delle segreterie scolastiche, in quanto il portale SIDI non viene prontamente aggiornato.