Recupero anni di servizio preruolo, oggi Corte Europea deciderà. Le conseguenze

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Molto attesa la decisione della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-466/17 Motter a proposito della compatibilità del Testo Unico sulla Scuola, il decreto legislativo 297 del 1994, con il diritto comunitario, che sarà discussa il prossimo 20 settembre.

La causa

A patrocinare la causa il sindacato Anief. La Corte di Giustizia Europe dovrà verificare se, ai fini dell’applicazione del principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro, la circostanza riguardante l’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo, costituisca un fattore riconducibile alle condizioni di formazione, di cui il giudice nazionale deve tener conto al fine di stabilire se sussista la comparabilità tra la situazione del lavoratore a tempo indeterminato e quella del lavoratore a tempo determinato. Oltre ad accertare se ricorra una ragione oggettiva idonea a giustificare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo indeterminato e lavoratore a tempo determinato.

I giudici dovranno inoltre vagliare se il principio di non discriminazione ex clausola 4 accordo quadro osti a una norma interna, quale quella dettata dall’ art. 485 co.1 d.lgs. 16.4.1994, n. 297 , la quale dispone che, ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio al momento dell’immissione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, fino a quattro anni il computo dei servizi svolti a tempo determinato si effettua per intero, mentre per quelli ulteriori si riduce di un terzo a fini giuridici e di due terzi a fini economici. E ciò in ragione della mancanza, allo scopo dello svolgimento di lavoro a tempo determinato, di un’iniziale verifica oggettiva della professionalità, mediante concorso pubblico, con esito positivo.

Le conseguenze

L’espressione dei giudici sovranazionali – comunica il sindacato Anief – potrebbe così diventare l’atteso spartiacque: se verranno accolte le tesi dei legali Anief tutti i decreti di ricostruzione di carriera emessi negli ultimi dieci anni dovranno infatti essere impugnati al fine di riconoscere per intero, fin da subito, tutto il servizio pre-ruolo superiore ai primi quattro anni, con evidenti ed inevitabili ricadute sul Contratto collettivo nazionale di lavoro e sulle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione degli insegnanti sovrannumerari costretti a perdere il posto nella scuola dove operavano.

La guida per presentare la domanda

Si può chiedere solo dopo il superamento dell’anno prova e la conferma in ruolo.

Il fine della predetta valutazione è di far rientrare i suddetti periodi nell’anzianità di servizio, in base alla quale collocare il docente nella fascia stipendiale che gli spetta.

Le istanze di ricostruzione di carriera si possono presentare dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno scolastico, come stabilito dal comma 209 della legge n. 107/2015. Leggi la guida

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