Ricostruzione di carriera: giudice riconosce servizio pre ruolo in scuola primaria paritaria/parificata

Di Lalla
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red – L’Avv. Federica Manenti ci segnala una sentenza del Giudice del Lavoro per il riconoscimento ai fini giuridici, economici e di carriera, di anni di servizio pre-ruolo prestati da una docente di scuola elementare/materna presso un Istituto non statale.

red – L’Avv. Federica Manenti ci segnala una sentenza del Giudice del Lavoro per il riconoscimento ai fini giuridici, economici e di carriera, di anni di servizio pre-ruolo prestati da una docente di scuola elementare/materna presso un Istituto non statale.

Nella fattispecie, la RTS di Forlì/Cesena-Rimini, in persona del Dott. Vincenzo De Rosa, negava il riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera per gli anni di servizio pre-ruolo prestati dalla docente presso la scuola primaria paritaria "Il Cammino" di Rimini negli anni dal 2001 al 2008, restituendo non vistato il relativo decreto emesso dalla Direzione Didattica dell’U.S. competente.

Il Giudice, nella persona del Dott. Lucio Ardigò, ha accolto totalmente le tesi della ricorrente, basate sulla circostanza essenziale che, nel caso di specie, la scuola primaria paritaria "Il Cammino" aveva mantenuto (circa gli anni di servizio di cui la docente chiedeva il riconoscimento, ovvero dal 2001 al 2008) il doppio status di scuola primaria paritaria e parificata, ed ha stabilito in via definitiva che:

1) la legge sulla parità (n. 62/2000), nulla ha modificato e/o abrogato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti presso Istituti non statali paritari;

2) essendo le convenzioni di parifica rimaste in vigore nonostante l’emanazione della legge sulla parità, ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati presso Istituti non statali che hanno mantenuto il doppio status di paritari e parificati (nello specifico: paritari, in forza di legge 62/200 – parificati, in quanto hanno mantenuto anche la convezione di parifica, perlomeno fino alla scadenza intervenuta poi ex lege in data 31.08.08), continuano ad applicarsi gli artt. 2 e 3 del D.L. 370/70 e 485 del D.Lgs. 297/97 (ovvero le norme che contengono la disciplina organica circa i servizi pre-ruolo presso gli Istituti statali e/o non statali pareggiati).

Trattasi quindi di una sentenza di portata veramente eccezionale, poichè il Tribunale di Rimini si è pronunciato su una materia tecnicamente complessa (in relazione alla dispersività delle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo) e caratterizzata da evidenti lacune normative del legislatore, che hanno portato la stessa Pubblica Amministrazione (attraverso i relativi Uffici dislocati sul territorio nei vari livelli, ovvero USP, USR, RTS…) ad una applicazione totalmente disomogenea della disciplina nonché all’emanazione di circolari e/o pareri in netto contrasto tra loro.

La sentenza

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