Ricostruzione di carriera DSGA. Si pronuncia la Corte dei Conti e conferma temporizzazione

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Ricostruzione di carriera del personale ATA transitato nella qualifica di "DSGA”, la sentenza della Corte dei Conti.

Ricostruzione di carriera del personale ATA transitato nella qualifica di "DSGA”, la sentenza della Corte dei Conti.

La Sezione Centrale della Corte dei Conti il 15 luglio 2015 con delibera n. SCCLEG/17/2015/SUCC si è espressa sul riconoscimento dei servizi ai DSGA provenienti dalla qualifica di Responsabile Amministrativo.

Dichiarando non conformi a legge i decreti di ricostruzione di carriera emanati con decorrenza 24/7/2003 da sette dirigenti di altrettante istituzioni scolastiche del Piemonte.

Permane quindi per i DSGA (per intenderci quelli del 1/9/2000) l'inquadramento penalizzante con il criterio della temporizzazione.

Sfortunatamente, il “difetto” che blocca l’applicazione del criterio della ricostruzione di carriera per l’inquadramento retributivo dei Direttori SGA dal 1° settembre 2000 sta nelle note contrattuali oggetto di accordo tra l’ARAN e le O.O.S.S. (art. 8 CCNL 2001 e art. 87 CCNL 2003); clausole che la Corte ritiene di non poter sindacare in sede giudiziale.

La sentenza:

L'inquadramento dei soggetti transitati dalla qualifica di "responsabile amministrativo" a quella di "direttore dei servizi generali amministrativi" ai sensi dell'articolo 34 del CCNL 26.05.1999, Comparto scuola, continua a trovare la sua disciplina nell'articolo 8 del CCNL 15.03.2001 (metodo della c.d. temporizzazione), restando conseguentemente escluso per tali dipendenti il riconoscimento dell'intera pregressa anzianità di servizio”.

Il testo completo

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