Ricostruzione carriera docente con passaggio di ruolo da primaria a secondaria

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di Nunzio Oliva – Ricostruzione di carriera su passaggio di ruolo da scuola primaria a scuola secondaria. Adempimenti del docente. 

Il personale docente già assunto a tempo indeterminato in altro ruolo è
tenuto a ripresentare (nel caso sia stata già emessa una decretazione dalla scuola di ex appartenenza e del grado di provenienza) o presentare la domanda di ricostruzione di carriera dopo il  periodo di formazione e prova.

Nel caso di passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria, risulta necessario procedere al riconoscimento dei servizi di ruolo e preruolo.

Il docente, infatti, successivamente al colloquio dinanzi al Comitato di Valutazione e all’esito favorevole del periodo di prova, all’atto della conferma nel nuovo ruolo può chiedere il riconoscimento dei servizi di ruolo e/o non di ruolo prestati nel profilo di provenienza secondo quanto stabilito dall’art. 81 del D.P.R. n. 417/1974 e dall’art. 487 del D.Lgs. n. 297/1994. Il calcolo degli anni di servizio sarà effettuato secondo le modalità seguenti: i primi quattro anni di servizio valutati per intero sia a fini giuridici che economici, i restanti 2/3 ai fini giuridici ed economici e soltanto 1/3 ai fini economici.

Per il riconoscimento dei servizi prestati ai fini della progressione effettiva della carriera, il personale docente deve inviare richiesta – tra il 1º settembre e il 31 dicembre dell’a.s. successivo alla conferma nell’attuale ruolo ai sensi dell’art. 1 comma 209 della L. n.107/2015. La richiesta anzidetta è da indirizzare alla propria istituzione scolastica di titolarità mediante l’apposita funzione “Richiesta di  Ricostruzione Carriera” attraverso l’accesso al portale Polis – Istanze On Line (http://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm).

Sulla piattaforma dedicata bisogna compilare, inoltre, la “Dichiarazione Servizi” digitando la sezione specifica e provvedere a elencare tutti i servizi utili presso le istituzioni scolastiche statali o presso altre pubbliche amministrazioni.

La scuola di titolarità alla quale verrà indirizzata la richiesta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo si occuperà della verifica dei servizi effettuati ed emetterà il relativo decreto di ricostruzione della carriera. Il Decreto del Dirigente Scolastico sarà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato competente in materia e deputata a rilasciare il visto di regolarità. Si fa presente che sul cedolino di pagamento si vedrà apposta la nuova data di scadenza del gradone retributivo.

Si ricorda che per la ricostruzione della carriera i servizi valutabili sono utili quelli di insegnamento nella scuola statale (anche con orario inferiore alle 18 ore di cattedra ordinaria) aventi la durata minima di 180 giorni per anno scolastico o iniziati  dal 1° febbraio e svolti ininterrottamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Detti servizi devono esser stati prestati con il possesso del titolo di studio richiesto. L’anno 2013 non è riconosciuto ai fini della carriera ai sensi del D.P.R. n. 122/2013 e, pertanto, non è conteggiato ai fini del calcolo suindicato.

La domanda di ricostruzione della carriera deve essere presentata entro dieci anni dalla data di superamento dell’anno di formazione e prova, mentre si rammenta che la prescrizione economica per il computo degli arretrati da percepire è ridotta a cinque anni.

(Fonti di riferimento: art. 4 del D.P.R. n. 99/1988; artt. 485-487-488 del D.Lgs. n. 297/1994; artt. 7 e 11 comma 14 della L. n. 124/1999; art. 1 comma 209 della L. n. 107/2015; art. 2946 del Codice Civile).

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