Ricostruzione carriera ATA, servizio pre-ruolo valido per intero. Altra vittoria Anief in tribunale

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Supplenze

Comunicato ANIEF – Dal Tribunale del Lavoro di Salerno arriva una nuova vittoria tutta targata Anief in favore del personale ATA: il giudice del lavoro accoglie le richieste di un collaboratore scolastico con ben 16 anni di precariato alle spalle riguardo l’immediato riconoscimento per intero del servizio svolto con contratti a termine ai fini della ricostruzione di carriera.

Ancora possibile aderire ai ricorsi mirati per la tutela dei lavoratori della scuola promossi dall’Anief per rivendicare il riconoscimento immediato e integrale del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera e il conseguente adeguamento dello stipendio in base all’effettiva anzianità di servizio.

È ancora vittoria in tribunale grazie ai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Elda Izzo, che ottengono la valutazione integrale del servizio preruolo ai fini della progressione di carriera e il pagamento delle relative differenze retributive in favore di un collaboratore scolastico immesso in ruolo nel 2017, ma con ben 16 anni di precariato alle spalle. La sentenza, piana e precisa nella ricostruzione del diritto riconosciuto al ricorrente, condanna il Miur per l’evidente penalizzazione cui sono sottoposti i lavoratori precari anche dopo l’avvenuta immissione in ruolo a causa della mancata valutazione integrale del servizio preruolo nella ricostruzione di carriera e il mancato riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione calcolata in base agli effettivi anni di servizio svolti con contratti a termine.

Accertata, dunque, l’illegittimità del mancato computo integrale del servizio non di ruolo nella ricostruzione di carriera, in aperto contrasto con la normativa comunitaria, il Giudice rileva come “sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato e un’amministrazione pubblica, il MIUR; inoltre, la clausola 4 dell’accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi a un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70 (cfr. CGUE 15 aprile 2008, C-268-06, Impact; CGUE 18 ottobre 2012 cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri). Per il suo chiaro tenore letterale, d’altra parte, l’art. 485, comma 1, d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 – così come quella dell’art. 569 – non si presta a un’interpretazione conforme a detta clausola. La norma interna deve essere, pertanto, disapplicata laddove prevede il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, del servizio preruolo ai fini giuridici ed economici per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, anziché per l’intera sua durata” e condanna il Miur “al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata con riferimento alle supplenze scolastiche che hanno avuto esecuzione a decorrere dal 23.11.2001” e al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate, in ragione di detta anzianità di servizio.

Anief ricorda ai propri iscritti che è ancora possibile aderire ai ricorsi per ottenere l’immediata e integrale ricostruzione di carriera comprensiva degli scatti non percepiti durante il precariato.

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