Ricostruzione carriera, anno di prova non vi rientra

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17771/2017, si è espressa in merito alla relazione tra anno di prova e ricostruzione di carriera,  affermando che quest’ultima si riferisce, per quanto riguarda anche gli aspetti economici, esclusivamente ai rapporti di lavoro conseguenti al superamento del periodo di prova.

La Cassazione ha affrontato il caso di una docente (che aveva “vinto” nei primi due gradi di giudizio) che chiedeva la ricostruzione di carriera a partire dall’immissione in ruolo e non dal superamento dell’anno di prova, avvenuto anni dopo perché la stessa era stata sospesa a causa del protrarsi di un procedimento penale.

La Corte d’Appello si era espressa in favore della docente, sostenendo che il ritardo nello svolgimento dell’anno di prova non era da imputare alla stessa insegnante.

La Cassazione ha ribaltato le sentenze precedenti, affermando che  la ricostruzione di carriera si riferisce ai rapporti di lavoro stipulati dopo il superamento del periodo di prova, poiché quest’ultimo ha l’obiettivo di far accertare all’Amministrazione che la preparazione culturale del candidato trovi conferma nello svolgimento dei compiti attinenti al posto occupato.

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