Ricostruzione carriera, Anief: servizio pre-ruolo va valutato per intero

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Comunicato Anief – Ormai è conclamato: nel realizzare la ricostruzione di carriera, il periodo di precariato va considerato interamente ai fini del calcolo della carriera professionale e, quindi, della collocazione sullo scaglione stipendiale. Pertanto, vanno riformulate le ricostruzioni di carriera di tutti coloro a cui sono stati considerati solamente i primi quattro anni del servizio pre-ruolo: a sostenerlo, da diversi anni, è il sindacato Anief.

Ma ora a dirlo sono sempre più giudici del lavoro: dopo le sentenze pilota ottenute dai legali dell’organizzazione sindacale e confermate dalla Corte di Appello, come quella di Genova, lo scorso agosto, anche i giudici di primo grado di altri tribunali si allineano infatti su questa posizione.

Nell’ultimo periodo diverse impugnazioni in merito, presentate dai legali del giovane sindacato, hanno portato in tribunale sentenze favorevoli: si è iniziato, il 9 maggio 2015, con la sezione Lavoro di Bologna; successivamente, il 25 febbraio scorso, abbiamo assistito all’appello della sezione Lavoro di Trento; altre due sentenze positive per il riconoscimento intero del precariato sono arrivate dai giudici di Bari e Pordenone, rispettivamente l’11 maggio e l’8 agosto 2016. Ma ad inizio estate, altri 17 precari erano stati indennizzati dal tribunale di Roma. Pochi giorni prima, anche una docente emiliana, precaria da 14 anni, era stata risarcita, con ben 35mila euro per via della condotta illecita del Miur e una cifra leggermente minore era stata corrisposta il mese precedente a un precario storico di Genova. Per il Miur, quindi, si confermano le condanne pari a svariate migliaia di euro.

Il tenore delle posizioni che arrivano dai tribunali del lavoro è sempre lo stesso: nell’accogliere la domanda, il giudice sentenzia che “va dichiarato il diritto di parte ricorrente, previa disapplicazione della normativa nazionale in materia, a vedersi riconosciuto lo stesso trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme legislative e pattizie per il personale e tempo indeterminato. (…) Va inoltre affermato il diritto del medesimo ricorrente a vedersi ricostruita la carriera considerando integralmente tutti i periodi svolti con contratto di lavoro a tempo determinato ed a percepire le differenze retributive maturate in virtù del suddetto nuovo riconoscimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge. Alle somme dovute devono essere aggiunti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo tra loro non cumulati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal,“queste sentenze non fanno altro che rafforzare quanto sosteniamo da diversi anni e ribadito nel 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sulla base del principio di non discriminazione tra lavoratori previsto dall’articolo 4 dell’Accordo Quadro attuato con Direttiva 1999/70/CE: l’operato dei docenti e Ata precari della scuola va considerato alla stregua dei colleghi assunti a tempo indeterminato”.

Il sindacato ricorda che è sempre possibile aderire ai ricorsi per ottenere ragione contro l’illegittima reiterazione di contratti a termine oltre i 36 mesi di servizio e la corresponsione degliscatti di anzianità ai precari. Anche i docenti già immessi in ruolo possono ricorrere per ottenere gli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato e per ottenere la ricostruzione integrale e immediata della carriera computando per intero il servizio pre-ruolo.

8 novembre 2016

Ufficio Stampa Anief

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