Ricostruzione carriera, Anief: servizio pre-ruolo va riconosciuto integralmente

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comunicato Anief – “Le limitazioni imposte dall’art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 in ordine alla piena riconoscibilità del servizio prestato prima dell’immissione in ruolo rispetto a quello successivo confliggono insanabilmente con il principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE”: a ribadirlo è stato, nei giorni scorsi, il giudice del Lavoro di Marsala che esaminando il caso di un lavoratore della scuola, tutelato dai legali Anief, ha riscontrato la violazione della normativa comunitaria da parte del Ministero dell’Istruzione.

Non si tratta di una sentenza isolata, perché sono sempre più i tribunali del lavoro che riconoscono in toto il diritto all’integrale e immediata ricostruzione di carriera, computando per intero il servizio svolto durante il precariato, e dando torto alla tesi del Miur che limita ai primi anni la validità integrale del periodo di precariato. Secondo l’amministrazione, infatti, la valutazione del servizio pre-ruolo va valutata solo per i primi quattro anni utili ai fini giuridici ed economici. Solo i due terzi della parte restante sono utili ai fini giuridici ed economici. Il 33 per cento è utile ai soli fini economici.

Il tribunale di Trapani ha spiegato che “nel raffronto tra la normativa nazionale che disciplina la fattispecie ed il fondamentale principio di non discriminazione dei lavoratori a termine rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla Direttiva 1999/70/CE, occorre, in prima battuta, verificare la possibilità di ricorrere, se possibile, ad una interpretazione della norma interna conforme al diritto comunitario, soluzione che non può portare a dare soluzioni contra legem e, pertanto, non qualificabili come opera di mera interpretazione. Nell’impossibilità, qui ravvisata, di giungere ad un’interpretazione di tale normativa conforme alla norma della direttiva che sancisce il divieto di discriminazione sotto il profilo qui in esame, non resta che disapplicare la norma nazionale”.

Nella fattispecie, il Miur dovrà ora “riconoscere per intero alla ricorrente, ai fini giuridici ed economici, il servizio pre-ruolo dalla stessa prestato dall’a.s. 1998/99, per tutti gli anni indicati nel provvedimento di ricostruzione della carriera, ed a corrisponderle le differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto dovuto rispetto alla fascia di anzianità via via spettante con l’aggiunta degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”. Alla totale soccombenza del Ministero dell’Istruzione, consegue, anche, la condanna “a rifondere alla ricorrente le spese di lite”.

Una condanna analoga del Miur è stata ottenuta dai legali Anief presso il tribunale del Lavoro di Milano: anche in questo caso, l’amministrazione è chiamata a collocare il dipendente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità di servizio maturata durante il precariato senza alcuna discriminazione rispetto al servizio svolto a tempo indeterminato. Nella fattispecie, il giudice ha stabilito che “in mancanza di ragioni oggettive atte a giustificare una diversità di trattamento, la forza cogente di cui è dotato l’accordo quadro è, infatti, tale da imporre l’applicazione del principio ivi sancito vuoi in via interpretativa di norme, eventualmente anche contrattuali, già esistenti, vuoi previa disapplicazione delle norme interne che si trovino con esso in contrasto” e a condannare, pertanto, “l’Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell’imprescrittibilità dell’anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica” con condanna al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del suo collocamento nella predetta fascia stipendiale.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “è sempre più palese che la normativa italiana debba essere disapplicata, perché si continua ad incorrere nella discriminazione cassata dalla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE. Sino a quando il Miur non prenderà coscienza della necessità di una modifica interna orientata al rispetto della Direttiva comunitaria, Anief continuerà a promuovere gli specifici ricorsi per tutelare il diritto di ogni lavoratore alla corretta ricostruzione della carriera. Rientrano in questa casistica anche coloro che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie, per i quali l’associazione sindacale autonoma ha promosso un ricorso ad hoc. In ballo, infatti, c’è il conseguente immediato adeguamento dello stipendio in base agli anni effettivamente svolti al servizio del Miur, anche se con contratti a tempo determinato”.

Vale la pena ricordare che il Miur ha pubblicato le “nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera” (Nota n.17030 del 1° settembre 2017), dal quale risulta che le richieste “per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico siano presentate al Dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”. L’amministrazione scolastica di competenza, entro il 28 febbraio dell’anno immediatamente successivo alla proposizione della domanda, dovrà verificare i servizi dichiarati dal dipendente e provvederà a emettere il decreto di ricostruzione di carriera. Anticipando, in tal modo, di molto i tempi “biblici” (anche più di cinque anni) con cui veniva attuato lo stesso procedimento, a causa dell’alto numero di pratiche rispetto all’irrisoria quantità di impiegati delle Direzioni Provinciali del Tesoro, soprattutto nelle province maggiori.

Tutto il personale già confermato in ruolo, dunque, che ha un qualsiasi servizio utile (almeno 180 giorni per anno scolastico o servizio continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale) o altro servizio comunque riconoscibile ai fini della carriera svolto antecedentemente alla nomina a tempo indeterminato, deve produrre domanda tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno e ha tempo 10 anni dal momento della conferma in ruolo.

È ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale. Anche per le supplenze nelle scuole paritarie. Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall’Anief, clicca qui

01 novembre 2017

Ufficio Stampa Anief

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