Ricostruzione carriera, 4 sentenze: valido anche il servizio delle paritarie

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Il Tribunale di Roma, con n. 4 sentenze ha riconosciuto il diritto del personale docente di ruolo del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca alla ricostruzione integrale della carriera con valutazione di tutti gli anni di insegnamento svolti presso gli istituti scolastici paritari prima del passaggio ai ruoli statali.

Il Tribunale del lavoro di Roma, ha evidenziato l’Avv. Domenico Naso difensore dei ricorrenti, come l’art.485 d.lgs. 297/94 – Testo Unico attualmente vigente in materia di istruzione, che disciplina la ricostruzione di carriera del personale docente del Comparto Scuola, escludendo dal computo in carriera i suddetti servizi, debba ritenersi ormai superato alla luce della successiva normativa intervenuta nel 2000 che ha sancito la completa parità tra gli istituti scolastici statali e privati che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della stessa legge.

La legge 10 marzo 2000 n.62 (che non a caso si intitola “Norme per la parità scolastica ne disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”), riunendo le allora esistenti quattro tipologie di scuole private (“autorizzate”, “parificate”, “legalmente riconosciute” e “pareggiate”) nell’unica categoria di “scuole paritarie”, ha completamente riformato il sistema scolastico previgente creando un “unicum” ove sono stati fatti confluire tutti gli istituti scolastici statali e i nuovi istituti paritari, che sono posti ormai al medesimo livello di quelli pubblici.

Tale importante riforma, che ha completamente rivoluzionato il mondo della scuola, ha generato anche forti ripercussioni sui servizi di insegnamento resi dagli insegnanti e sulla carriera degli stessi.

La negazione a quest’ultimi, a seguito del passaggio ai ruoli statali, della valorizzazione economica del bagaglio di esperienza e professionalità acquisita nelle scuole paritarie risulta, infatti, inammissibile alla luce delle importanti innovazioni introdotte dal legislatore del 2000 e costituisce anche una grave violazione del principio di non discriminazione di matrice comunitaria sancito dalla direttiva 99/70/CE, che vieta l’adozione di trattamenti discriminatori tra lavoratori dipendenti di una stessa Amministrazione che svolgano la stessa attività e che abbiano il medesimo grado di professionalità ed esperienza.

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