Ricorso TFA, Associazione Adida

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Pubblichiamo il comunicato stampa inviato in redazione dall’associazione ADIDA relativamente ai ricorsi avverso il TFA

Pubblichiamo il comunicato stampa inviato in redazione dall’associazione ADIDA relativamente ai ricorsi avverso il TFA

Premesse:

– Il 31 gennaio 2011 è stato pubblicato nella G.U. il Decreto che definisce i criteri per la Formazione iniziale docenti. 

– Questo decreto pone i docenti precari non abilitati con anni di servizio sullo stesso piano dei neolaureati, obbligandoli non solo ad un lungo iter abilitante (con esami in itinere, tirocinio e un esame finale), ma sbarrando loro la strada con una triplice pre-selezione con relativa graduatoria, giustificando tutto ciò con la vergognosa mistificazione della ricerca di un presunto merito. 

– Di una gravità senza precedenti è anche vincolare l’abilitazione, cioè la formalizzazione del proprio profilo professionale, per chi è stato ed è tuttora alle dipendenze del MIUR , alla previsione del fabbisogno di personale insegnante su base regionale: se può avere senso per chi aspira alla professione, appare illogico estendere questo criterio a chi insegna già da anni. 

– Da sempre il MIUR ha riconosciuto ai precari con almeno 360gg. di servizio il diritto ad abilitarsi, permettendo loro di accedere a corsi riservati. La mancata attuazione di tali strategie viola numerosi principi principalmente di uguaglianza ed equità, in quanto si verrebbe a creare una discriminazione evidente ed oggettiva fra i docenti di ieri e di oggi. 

– Altrettanto grave risulta la mancata attuazione della L. 124/99 che aveva stabilito l’istituzione di concorsi con valore abilitante con cadenza triennale. L’ultimo concorso risale al 1999 e da allora non ve ne sono più stati. 

– Con il nuovo decreto sulla Formazione iniziale dei docenti, il MIUR nega il riconoscimento della professionalità dei docenti precari non abilitati, definita dallo stesso Ministero con i decreti che hanno creato le graduatorie di III fascia. 

– Con questo decreto, inoltre, destinato a “formare” gli aspiranti docenti, si nega di fatto che migliaia di docenti, selezionati e valutati dallo stesso MIUR, abbiano anche acquisito sul campo quell’esperienza e quel “saper fare” che per il MIUR dovrebbe essere acquisito con i TFA. 

– Lo schema di regolamento sulla formazione iniziale docenti, inoltre, per quanto riguarda i docenti di III fascia, è basato su una errata istruttoria. Adida ha dimostrato, infatti, come i dati inerenti il numero dei precari non abilitati con almeno 360gg. di servizio forniti alle commissioni parlamentari in sede di approvazione del decreto siano stati pesantemente gonfiati e falsati. 
Richieste del ricorso: 
– L’Associazione Adida, ritenendo inaccettabile la negazione del diritto alla formazione che in Italia pone i docenti non abilitati e gli aspiranti insegnanti in una condizione fortemente svantaggiata rispetto al panorama europeo, ha deciso di impugnare il decreto. 

– Saranno, quindi, avviati una serie di ricorsi, con i quali l’associazione si propone di far valere le ragioni di tutti quei docenti che all’entrata in vigore del decreto, si dovessero trovare nella condizione di subirne unicamente gli effetti negativi, come quello di essere di fronte ad uno sbarramento iniziale costituito da tre prove d’accesso, nonostante gli anni di servizio prestato e la qualifica di docente già attribuita loro dal MIUR. 

– Si potrà ricorrere contro l’istituzione del numero chiuso per l’accesso ai TFA, cosa che obbligherebbe le scuole a continuare ad avvalersi di personale non abilitato, soprattutto per le supplenze. Portando quindi alla violazione degli articoli 36 e 97 della Costituzione. 

– Si potrà ricorrere per far riconoscere l’illegittimità degli obblighi di frequenza imposti indiscriminatamente a chiunque o in alternativa, richiesta di elaborazione di strategie tali da permettere a tutti i corsisti lavoratori (docenti e no) di poter conseguire l’abilitazione all’insegnamento senza rinunciare alla propria attività lavorativa. 

– Il ricorso mira anche a far riconoscere l’illegittimità di alcuni prerequisiti, quali l’obbligatorietà della certificazione b2 d’inglese e della patente ECDL di informatica. Questo infatti creerebbe una inaccettabile disuguaglianza fra i nuovi candidati e coloro che hanno già ottenuto il titolo. 

– Si ricorrerà inoltre per ribadire l’illegittimità dell’art. 15 comma 1 che inverosimilmente limita l’accesso ai corsi (TFA) allestiti dalla fase transitoria del decreto ai soli possessori dei titoli elencati dal DM 22/2005, cancellando con un colpo di spugna migliaia di precari. Chi non è in possesso di tali requisiti infatti non solo non potrà abilitarsi, ma non potrà nemmeno più inserirsi in graduatoria e quindi insegnare. 

– Si potrà ricorrere per ottenere il riconoscimento del valore formativo e abilitante di un’esperienza professionale di almeno tre anni, in accordo con le linee guida tracciate dalla direttiva europea 36/2005. 

– Si potrà ricorrere per ottenere il riconoscimento del valore abilitante del diploma d’istituto e di scuola Magistrale all’insegnamento nelle scuole primarie e dell’infanzia, valore inspiegabilmente e assurdamente negato da anni. 

– Sarà anche possibile ricorrere contro l’illegittimità della norma finanziaria prevista all’art. 16 che impone per la frequenza dei corsi previsti dallo Schema di Decreto sulla Formazione Iniziale Docenti il pagamento in toto di tutte le spese di frequenza dei corsi in oggetto, in violazione del DPR 306/97, secondo cui “la contribuzione studentesca nei corsi universitari ordinari non può eccedere il 20% dell’importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato.” 

– Rispetto alla questione economica, per i docenti in servizio presso un qualsiasi istituto Statale e/o Paritario, vi è un motivo in più per ricorrere: il vigente CCNL, sottoscritto anche dai non abilitati al momento dell’assunzione, prevede infatti non solo il diritto alla formazione, ma impone al datore di lavoro (Statale o Privato che sia) il pagamento di tutte le spese sostenute dal docente per la frequenza del corso. 

– Questo decreto, inoltre, impedisce la completa attuazione del CCNL secondo il quale “Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”. 

– In accordo con l’art. 51 comma 1 della Cost. e dei relativi decreti attuativi, gli studenti indigenti dovrebbero poter inoltre godere dei necessari sostegni economici volti a permettere loro la frequenza dei succitati corsi, diritto completamente negato dal decreto sulla Formazione iniziale dei docenti. 

– I docenti di ed. musicale potranno ricorrere sia per l’anomala mancanza della classe do concorso di strumento musicale (A/77), che rischia di pregiudicare loro, non solo la possibilità di abilitarsi, ma anche di poter essere in futuro inseriti nelle Graduatorie d’Istituto per la relativa classe di concorso; sia per la mancata considerazione di tutti coloro che si trovano attualmente sprovvisti del diploma di maturità, a cui verrà ancora una volta preclusa l’opportunità di conseguire l’abilitazione. 

– Non meno secondario è il ricorso ai fini del riconoscimento dell’illegittimità, per chi si accinge ad intraprendere l’abilitazione di una lingua straniera diversa dall’inglese di avere obbligatoriamente 18 crediti di inglese o l/lin 12 (angloamericano) per poter accedere alle prove e, in ultima analisi, al TFA. 

– Non è logico, infatti, che candidati che hanno completato il loro percorso di studi da oramai più di 5/7 anni nell’assenza dell’obbligo di scelta dell’inglese come una delle lingue nel piano di studi, debbano in certo qual modo riparare al tipo di scelta fatta all’atto dell’immatricolazione. 

– Ma sarà possibile ricorrere anche per l’accesso dei precari non abilitati ai corsi di specializzazione sul sostegno e per il perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL). 

– Queste ed altre ragioni verranno portate a supporto delle richieste avanzate nel ricorso aperto a tutti i precari che abbiano svolto anche un solo giorno di servizio o ai possessori di diploma magistrale (con e senza servizio). 

Motivazioni aggiuntive: 
– La direttiva CEE 70/1999 ha impegnato l’Italia a creare un quadro normativo per prevenire e contenere l’abuso di contratti di lavoro a tempo determinato. 

– Con appositi decreti attuativi, è stato quindi sancito che i lavoratori assunti per più di tre anni hanno diritto alla stabilizzazione e che in ogni caso nel pubblico impiego è consentita la stipula di contratti tempo determinato solo a fronte di ragioni temporanee ed eccezionali. 

– Sono tuttavia qualche decina di migliaia i docenti precari non abilitati (anche con molti anni di servizio) che annualmente vengono assunti a tempo determinato per ricoprire supplenze e cattedre vacanti per ragioni tutt’altro che eccezionali, né tanto meno oggettive ed organizzative. 

– Tutto questo non solo è in totale spregio e contrasto con i regolamenti sopracitati, ma è tanto più grave se si considera che lo Stato non ha previsto il rispetto nemmeno del diritto alla formazione per il lavoratore, sancito dall’art. 35 della Costituzione e dal dlgs. 165/01. 

– Questi principi si trovano inoltre riportati al capo VI del vigente Contratto Collettivo del Comparto Scuola (CCNL) sottoscritto da Stato e Sindacati il quale non solo ha stabilito per i lavoratori alle dipendenze del MIUR il diritto di accedere direttamente ai corsi di formazione, ma considera in servizio i docenti che siano impegnati in attività di aggiornamento e formazione prevedendo il rimborso di eventuali spese di trasporto e viaggio! 

– Tutti i docenti che abbiano svolto anche solo un giorno di servizio hanno diritto alla formazione, e questo diritto è previsto non solo dalla Costituzione e dalla normativa vigente, ma anche dal contratto che essi stessi hanno stipulato con le amministrazioni scolastiche, il quale si richiama proprio al CCNL. 

Video ricorso TFA:

https://sites.google.com/site/midanazionale/attivita-in-corso-1/ricorsi

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