Riconosciuto al personale ATA pagamento delle posizioni economiche

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Il tribunale del lavoro di Napoli, facendo propri gli orientamenti adottati già dai Giudici del lavoro di Milano, Velletri e Tivoli, ha riconosciuto il diritto di una dipendente del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca appartenente al personale ATA del Comparto Scuola, assistita e difesa dagli Avvocati Domenico Naso e Giulia Venanzangeli, a percepire il beneficio economico relativo alle posizioni acquisite dalla stessa ai sensi dell’art.50, comma 1, CCNL Scuola, che le era stato negato dall’Amministrazione a causa del contenimento della spesa pubblica disposto dalla Legge Tremonti – D.L. 78/2010.

Il Giudice di Napoli, in particolare, ha motivato la propria decisione ritenendo che, sebbene il D.L. n.78/2010 avesse previsto che: “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’art.8, comma 14” e che ““Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”, non può essere trascurato che in data 7 agosto 2014 sia stato siglato un accordo sindacale contenente il riconoscimento di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, destinato a coloro che, negli anni scolastici 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 hanno acquisito posizioni economiche, rimaste prive di effetti economici a causa del contenimento delle spese disposto dal d.l. n.78/2010 – Legge Tremonti.

Alla luce di ciò, il tribunale campano, sulla scia di quanto già deciso da altri giudici italiani, ha ritenuto illegittima la condotta del Ministero dell’Istruzione che ancora oggi continua a negare il riconoscimento economico delle posizioni stipendiali acquisite dai propri dipendenti negli anni scolastici dal 2011/12 al 2013/14, condannandolo al pagamento dell’emolumento previsto dall’accordo sindacale del 2014 per un importo complessivo di Euro 9.000 nei confronti della lavoratrice ricorrente.

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