Riabilitazione docente sanzionato, procedura e competenze del Comitato di Valutazione

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La legge n. 107/2015, com’è noto, ha novellato, tra le altre cose, la composizione e le competenze del Comitato per la valutazione dei docenti.

Come leggiamo al comma 129 della citata legge, il Comitato dura in carica  3 anni ed è costituito da:

  • tre docenti della Scuola (scelti: 2 dal collegio dei docenti, 1 dal Consiglio di Istituto);
  • due  rappresentanti dei genitori nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado o un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria di II grado scelti dal Consiglio di Istituto;
  • un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

I Compiti del Comitato sono i seguenti:

  1. individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;
  2. esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo;
  3. valuta il servizio, di cui all’articolo 448 del decreto legislativo n. 297/94,  su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico;
  4. esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501  del decreto legislativo n. 297/94.

Focalizziamo, in questa scheda, la nostra attenzione sull’ultimo dei sorpa riportati compiti, ossia la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501  del decreto legislativo n. 297/94.

L’articolo 501 così detta:

1. Trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.

2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all’articolo 492, comma 2, lettera d).

Le sanzioni per e quali si può chiedere la riabilitazione sono indicate all’articolo 492:

a) la censura;
b) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.

La legge n. 107/2015, relativamente alla riabilitazione del personale docente, si limita ad indicare che il Comitato esercita le competenze per la citata riabilitazione previste dall’articolo 501 del D.L. senza fornire indicazioni sulla procedura da seguire, indicata invece dall’articolo 505 del decreto n. 297/94:

1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all’articolo 501 è adottato:

a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.

Alla luce di quanto sopra riportato, l’iter per la riabilitazione del personale docente è il seguente: il Comitato, su richiesta dell’interessato, esprime un giudizio, dopo 2 anni dalla sanzione o 5 nel caso di sospensione dall’insegnamento, relativamente alla condotta del docente sanzionato; se tale condotta è ritenuta meritevole, il docente può chiedere di rendere nulli gli effetti della sanzione (esclusa ogni efficacia retroattiva). Sarà il provveditore agli studi ad adottare il provvedimento di riabilitazione, come sopra riportato.

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