Revisione PTOF. Organico autonomia, Bruschi: gestione unitaria, valorizzazione risorse, scambio docenti all’interno della rete di ambito

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La legge n. 107/2015, com’è noto, ha reso il Piano dell’Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche triennale, prevedendo tuttavia la possibilità che lo stesso venga revisionato entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico.

Ne abbiamo parlato in “Revisione del PTOF: aree su cui intervenire e cambiamenti organizzativi in itinere”

Sulla questione è intervenuto, sul suo profilo FB, l’ispettore del Miur Max Bruschi che ha, innanzitutto, evidenziato l’importanza della revisione del Piano trattandosi di una questione non formale ma sostanziale.

Bruschi focalizza il suo intervento su uno degli aspetti che è possibile modificare, ossia la gestione dell’organico dell’autonomia, relativamente al quale sottolinea ancora una volta la necessità di non fare distinzione alcuna tra docenti “potenziatori” e di cattedra”, come indica  la nota Miur 2852/2016, e di gestirlo in maniera unitaria.

L’Ispettore mette in guardia le scuole dall’utilizzare l’organico dell’autonomia, e in particolare i docenti del potenziamento, prevalentemente per le supplenze brevi, perché, così facendo, si tradirebbe lo spirito della 107, che assegna ai docenti del potenziamento il compito prioritario di ampliare l’offerta formativa in coerenza con quanto previsto dai piani di miglioramento.

Fatta questa breve premessa, l’Ispettore del Miur prova a fornire alcuni suggerimenti per una gestione funzionale di detto organico, che deve partire dal profilo professionale di ogni singolo docente, gestione che spetta al DS, fermo restando le competenze che la normativa vigente assegna agli organi collegiali, e che può condurre alla formazione di cattedre miste, proprio per valorizzare al massimo le risorse umane presenti nella scuola.

Una criticità da superare, prosegue Bruschi, riguarda la non corrispondenza tra risorse richieste dalla scuola e risorse assegnate dall’amministrazione. Il problema non si dovrebbe porre per la scuola primaria per l’assenza delle classi di concorsi, sebbene si debba fare attenzione ad alcune “discipline” per le quali la norma stessa prevede (prevede, con l’indicativo) l’impiego di personale curricolarmente specializzato: la lingua inglese, l’educazione motoria, la musica. Errori da evitare sarebbero:  quello di strutturare orari che prevedano la maggioranza o tutte le ore (comprese le due di programmazione) in “disponibilità”, in quanto ciò andrebbe contro le disposizioni contrattuali; quello di impiegare l’insegnante di sostegno sui BES non certificati,  estendendo impropriamente la prassi dell’assegnazione (di fatto: non certo di diritto) dell’insegnante SOS al disabile e non alla classe.

La criticità suddetta riguarda, invece, la scuola secondaria, ove non c’è stata corrispondenza (in molti casi) tra classi di concorso richieste e classi di concorso assegnate. Il problema, a detta di Bruschi, potrebbe essere superato ricorrendo alla scambio di docenti all’interno della Rete di Ambito, scambio finalizzato non allo svolgimento di progetti ma allo svolgimento dell’attività didattica.  E qui, conclude l’Ispettore,  corre l’obbligo di ricordare, almeno per i Licei, le possibilità già previste dagli ordinamenti didattici, e distinguere tra la facoltà di modificare in autonomia l’orario curricolare, contemplando anche discipline diverse da quelle previste dai quadri orari; di prevedere attività di potenziamento; di introdurre (art. 1, comma 28 della legge 107/2015) “insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell’ultimo anno”. 

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