Revisione classi di concorso. Organico unico e trasformazione del sostegno in classe di concorso punti di forza. Il commento di Max Bruschi

Di Lalla
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red – Pubblichiamo un estratto del commento del dott. Bruschi (consigliere dell’ex Ministro Gelmini e attuale dirigente tecnico dell’USR Lombardia) alla bozza di revisione delle nuove classi di concorso. Riduzione del numero delle classi, organico unico per gli istituti di istruzione secondaria, identificazione tra titolo di accesso e abilitazione, trasformazione nella secondaria, del sostegno in classe di concorso, i punti di forza di questo provvedimento, che potrebbe vedere la luce già in questa legislatura.

red – Pubblichiamo un estratto del commento del dott. Bruschi (consigliere dell’ex Ministro Gelmini e attuale dirigente tecnico dell’USR Lombardia) alla bozza di revisione delle nuove classi di concorso. Riduzione del numero delle classi, organico unico per gli istituti di istruzione secondaria, identificazione tra titolo di accesso e abilitazione, trasformazione nella secondaria, del sostegno in classe di concorso, i punti di forza di questo provvedimento, che potrebbe vedere la luce già in questa legislatura.

Il commento del dott. Bruschi

"[…] Le classi di concorso sono state drasticamente ridotte nel numero e corrispondono, ciascuna, a vaste aree disciplinari, funzionali a una ottimale gestione degli organici, dei percorsi di abilitazione, dei concorsi. L’attuale frammentazione non risulta, infatti, più giustificabile a seguito della revisione degli ordinamenti, così come altrettanto obsoleta è, nelle abilitazioni future, la separazione tra “classi liceali” e “classi dell’istruzione tecnica e professionale”.

Abbattuta è stata anche la separazione degli organici degli istituti secondari superiori: istituto unico deve significare organico unico, consentendo una più ampia flessibilità, l’acquisizione di esperienza e competenza, magari contemporanee, sull’intero arco della secondaria di secondo grado, la fine delle incredibili transumanze di insegnati catapultati altrove pur in presenza di spezzoni o cattedre che avrebbero potuto occupare, con indubbi benefici di continuità.

Ulteriore innovazione è costituita (come ha colto bene la CGIL, pure, non si sa perché, contestando la scelta) dall’identificazione tra titolo di accesso alla classe di concorso e abilitazione, mandando in sostanza ad esaurimento le attuali terze fasce di istituto e in soffitta il concetto di “titolo di insegnamento”, foriero di sanatorie e guai. Chi entra in classe, insomma, paritarie comprese, deve comunque e a prescindere possedere lo standard fissato dalla norma: competenze disciplinari, certo, ma anche professionali (trasversali o specifiche), acquisite e verificate da un percorso selettivo in ingresso, in itinere, in uscita.

Ciascuna classe di concorso dell’allegato A ha alle spalle, idealmente, percorsi di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello, o, in alcuni casi, percorsi misti (completati, beninteso, dal tirocinio formativo attivo) specifici, nella progettazione dei quali ogni istituzione sia chiamata a dare il meglio delle proprie risorse. Tuttavia, la scelta che spetta al livello politico (percorsi ad hoc completati dal TFA, revisione dei titoli di accesso al TFA, doppio canale) è lasciata aperta e demandata a specifico decreto: anche se nel frattempo è preservato, intatto, il valore dei titoli già acquisiti o che nel frattempo lo saranno.

Così come, per la prima volta, è stabilito un percorso ordinamentale per la “tabella C”. Occorre parlar chiaro: se gli insegnanti tecnico pratici sono previsti dagli ordinamenti (e lo sono, e la scelta avrebbe potuto essere diversa), è doveroso offrire loro una strada per il conseguimento dell’abilitazione ordinamentale, punto e stop, senza trascinare una situazione che, per lustri, ha visto incredibilmente la categoria in balia di sanatorie e riservati.

E aggiungo, per il futuro si spera prossimo: sarebbe errato perseguire una impossibile standardizzazione dei livello dei titoli di accesso (laurea, laurea magistrale, percorso di ITS, etc.) ai percorsi di abilitazione  al posto di una sacrosanta valutazione caso per caso del bagaglio di conoscenze e competenze disciplinari e della definizione degli standard in uscita. Spesso domando agli allievi degli alberghieri se preferirebbero avere come insegnante Gordon Ramsey, Buddy Valastro, Alessandro Borghese o qualche signor nessuno purché laureato… come ho sentito con le mie orecchie proporre da un sé dicente esperto. Inutile dire quali sono le risposte.

Ulteriore e rilevante novità, la trasformazione, nella secondaria, del sostegno in classe di concorso. Disposizione che intende perseguire una qualificazione del servizio offerto ai disabili e alle classi e porre un freno a un mercato simoniaco che ha fatto di una funzione delicatissima, in troppi casi, una sorta di pagamento di indulgenze per un più rapido accesso alla cattedra. 

Quanto alla gestione dell’ hic et nunc, le situazioni da regolare sono sostanzialmente due. La prima, riguarda per così dire lo “straordinario”: in sostanza, i soprannumeri e gli esuberi. Ora, l’articolo 14, commi da 17 a 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha inglobato ed elevato al rango di norma primaria le disposizioni che, in precedenza, erano state previste all’articolo 4 del vecchio schema di regolamento in materia di utilizzazioni del personale docente in esubero, togliendo in sostanza di mezzo l’unica ragione che, agli occhi del ministero dell’economia e delle finanze, poteva giustificarne l’adozione.

C’è, in aggiunta, nel decreto una norma specifica che riguarda le situazioni “di fatto” venutesi a creare a seguito delle sperimentazioni e tutela, senza se e senza ma, le posizioni degli attuali titolari. E’ previsto, infatti, che “i docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia di percorso”.

La seconda situazione riguarda la gestione delle attuali graduatorie. Si è scelto di canalizzare le classi di concorso attualmente vigenti nelle nuove attraverso l’uso di sottocodici, in modo da fissare la loro confluenza negli insegnamenti dei nuovi ordinamenti del secondo ciclo di istruzione.

Gli allegati B e D sono stati predisposti tenendo come punto di partenza il DM 39/1998, il DM 22/2005 e una puntuale verifica dei titoli di accesso, rapportandoli ai nuovi ordinamenti. Occorreva, soprattutto, allineare le competenze e le conoscenze specifiche previste dalle previgenti classi di concorso ai traguardi (obiettivi di apprendimento, pecup) posti ai nuovi insegnamenti. In tal modo, pur ampliando le possibilità di mobilità all’interno del sistema e pur rendendo più flessibile la gestione del personale docente, è assicurato un immutato livello qualitativo. Nei casi in cui nessuna abilitazione/idoneità prevista dal previgente ordinamento sia stata ritenuta in grado di garantire l’intero novero degli insegnamenti attribuiti alla nuova classe di concorso, gli insegnamenti sono stati ripartiti tra più sottocodici.

Il tutto, ovviamente, dovrà essere attivato all’atto di aggiornamento delle graduatorie, con norme amministrative delicate, in particolare sul calcolo dei punteggi, ove sarà necessario partire per tempo e con grande equanimità. Si può discutere a lungo sulla trasformazione delle attuali GAE, e sussistono pro e contro. C’è però un punto (di diritto) sfuggito ai più. Le graduatorie ad esaurimento hanno maturato, nel tempo, alcune caratteristiche che in parte, grazie alle sentenze della magistratura e alle spesso inefficaci pezze a colore politico-amministrative, hanno superato o mutato la volontà del legislatore, a dire la verità non compiutamente espressa all’epoca della “chiusura”. Risultano, di fatto, “chiuse” a nuovi ingressi. Ma non risultano in alcun modo “ibernate”. E’ possibile cioè aggiornare periodicamente i punteggi, mutare addirittura la provincia… e siccome nessuna norma le vincola a particolari codici, risulta fattibile riaggregarle sulla base dei nuovi sottocodici.  [….] "

L’articolo originale

La sintesi di Orizzonte Scuola con gli allegati alle nuove classi di concorso

Nuove classi di concorso dall’a.s. 2013/14. Come saranno gestiti organici, sovrannumerari e graduatorie precari

In questi giorni però l’attenzione è sulla fine della legislatura e su quali potrebbero essere i provvedimenti già avviati che potrebbero risentirne.

… E se Monti lascia , pro e contro per la scuola. Il concorso va avanti, pericolo per i TFA speciali

Secondo il dott. Bruschi sarebbe possibile portare a termine il decreto sulle nuove classi di concorso "Dipende dal Ministro" – afferma il Dirigente dell’USR Lombardia.

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