Responsabilità insegnanti: va provata nei fatti. Quando si parla di risarcimento al MIUR?

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In incidenti tra alunni la responsabilità dei docenti va provata nei fatti e non in via ipotetica, a stabilirlo la Corte dei Conti della Lombardia con la sentenza 41/2015  del 25 febbraio scorso.

In incidenti tra alunni la responsabilità dei docenti va provata nei fatti e non in via ipotetica, a stabilirlo la Corte dei Conti della Lombardia con la sentenza 41/2015  del 25 febbraio scorso.

Il fatto

In un incidente avvenuto nel 1986 il MIUR è stato condannato al risarcimento danni, pari ad oltre 37 mila euro, per un incidente tra bambini. All’uscita di scuola, alla fine delle lezioni in una scuola elementare, mentre gli alunni scendevano le scale, una bimba aveva spintonato un compagno facendolo cadere. Nella caduta il bambino si è fratturato i denti. L’insegnante che precedeva gli alunni nella discesa. Inizialmente il MIUR era stato condannato al risarcimento dei danni dal giudizio civile promosso dai genitori  dell’alunno leso, visto che l’artico 2048 del codice civile stabilisce la responsabilità dei docenti. Il MIUR ha chiesto il risarcimento dei danni erariali alla docente che vigilava sulla classe nel momento dell’incidente.




La Corte Costituzionale ha, però,  stabilito che l’evento non era prevedibile e di certo non imputabile all’insegnante. Uno spintone tra ragazzi, infatti, è difficilmente evitabile secondo la Corte Costituzionale al punto che anche il miglior maestro del mondo con lo sguardo fisso sugli alunni non avrebbe potuto evitarla.

Pagamento del danno erariale

Se il MIUR è condannato a pagare il risarcimento dei danni subiti da uno studente in seguito ad un incidente avvenuto per omessa vigilanza dell’insegnante, quest’ultimo può essere condannato al pagamento del danno erariale soltanto se la sua condotta viene qualificata come colpa grave. In un incidente non prevedibile e inevitabile, come quello che può derivare da uno spintone tra compagni, il docente non è tenuto al risarcimento del MIUR.

Nello specifico caso avvenuto nel 1986, la Corte dei Conti non ha ritenuto che potesse esistere un danno erariale poiché il comportamento dell’insegnante non può essere ritenuto di condotta grave. Per i giudici “anche il miglior maestro che avesse fissato direttive persino “minatorie” sulle modalità di uscita, che fosse stato con lo sguardo proteso verso gli alunni e che fosse stato in cima alle scale e non a valle […] né un “guizzo fisico” della convenuta (anche a volerlo ritenere cinematograficamente possibile) avrebbe potuto impedire il fulmineo contatto fisico tra i due allievi, non essendoci prova alcuna agli atti di un preliminare attrito o diverbio tra i due alunni che la insegnante avrebbe potuto stroncare evitandone sviluppi fisici dannosi”

 

 

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