Reiterazione contratti a tempo determinato, Governo prova a mettere un argine

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red – Come promesso nello schema di decreto legge "recante disposizioni urgenti per l’economia", presentato nei giorni scorsi, il Governo ha attivato il piano per arginare gli effetti delle sentenze basate sulla direttiva europea che che impone un sistema di stabilità lavorativa, con l’assunzione a tempo indeterminato per chi è stato impiegato per tre anni nello stesso Ente pubblico o azienda.

red – Come promesso nello schema di decreto legge "recante disposizioni urgenti per l’economia", presentato nei giorni scorsi, il Governo ha attivato il piano per arginare gli effetti delle sentenze basate sulla direttiva europea che che impone un sistema di stabilità lavorativa, con l’assunzione a tempo indeterminato per chi è stato impiegato per tre anni nello stesso Ente pubblico o azienda.

Pubblichiamo i commi 19 e 20 dell’art. 9

19. Il comma 14-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 si interpreta nel senso che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente e Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (ATA), in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo, da attuarsi, sulla base delle graduatorie previste dalle disposizioni vigenti, esclusivamente su posti vacanti e disponibili, previa procedura autorizzatoria di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

20. All’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto.”

Scarica il testo della bozza del decreto

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