Regolamento UE Privacy, principali diritti sul trattamento dati. Come esercitarli

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una scheda in cui sono sintetizzati i principali diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

I diritti previsti dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali vanno esercitati, com’è noto, rivolgendosi al titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, persona fisica, ecc.). Vediamo quali sono.

Accesso ai propri dati personali

L’interessato ha il diritto di conoscere un eventuale trattamento di dati personali in corso che lo riguardi.

Oltre a conoscere l’eventuale trattamento, si ha diritto ad avere una copia dei dati trattati e ad essere informati su:

  •  origine dei dati;
  • categorie di dati personali trattate;
  • destinatari dei dati;
  • finalità del trattamento;
  • esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
  • periodo di conservazione dei dati;
  • diritti previsti dal Regolamento.

Rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità dei dati personali

L’interessato, laddove previsto dal Regolamento, può chiedere che i dati personali siano rettificati o cancellati o che ne venga limitato il trattamento.

E’ possibile, infine, chiedere il trasferimento dei dati forniti ad un altro titolare, esercitando il cosiddetto “diritto alla portabilità”, nel caso in cui il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e venga effettuato con mezzi automatizzati .

Come si esercitano i diritti

L’esercizio dei succitati diritti avviene tramite la presentazione, gratuita e senza particolari procedure (per esempio, tramite posta elettronica, posta raccomandata, ecc.), di una richiesta di esercizio dei diritti al titolare del trattamento (un modulo facsimile è stato pubblicato sul sito  del Garante).

Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere alla richiesta avanzata, entro un mese, o a comunicare un eventuale ritardo nella risposta in caso di richieste numerose e/o complesse. La risposta va, comunque, fornita entro due mesi.

Qualora la risposta non giunga nei succitati termini o non sia ritenuta soddisfacente, ci si potrà rivolgere al Garante mediante un reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento oppure all’autorità giudiziaria.

Scarica la scheda

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