Registro elettronico. Illegittimo il blocco per l’aggiornamento o la modifica dei dati

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Bartolo Danzi – Nell'affrontare la problematica connessa all'utilizzo del registro personale del docente, oggi registro elettronico, occorre preliminarmente fare alcune precisazioni.

Bartolo Danzi – Nell'affrontare la problematica connessa all'utilizzo del registro personale del docente, oggi registro elettronico, occorre preliminarmente fare alcune precisazioni.

L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.

Il registro personale del docente può contenere cancellature e correzioni senza che ciò possa costituire falso in atto pubblico ex art. 2700 c.c. La presenza di errori, cancellature, annotazioni e correzioni non integra – in rapporto alla natura giuridica di tale documento – detto reato.

Diversamente va detto per il registro di classe, in dotazione obbligatoria in ciascuna classe, che ha natura giuridica di atto pubblico: “in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività è destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza”.

Fatta questa necessaria specificazione occorre ora vedere se è o meno lecito che un registro “personale” di esclusiva pertinenza del docente possa subire dei “blocchi” che non consentano l'aggiornamento o la modifica o correzione dei dati.

“E’ peraltro del tutto pacifico che la mancanza di tale registro renderà forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in al-cun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi, indipendentemente dalle eventuali annotazioni sul registro. E ciò è tanto più vero se si considera che il docente, per la scuola dell’obbligo, è tenuto a formulare un giudizio globale sul processo formativo dell’alunno e non sulle singole prove, cosicché l’annotazione più o meno completa riportata nella singola prova non appare assolutamente rilevante.”

E’ in tale previsione che il registro personale del docente non può essere considerato atto pubblico dalla legge penale. Le note sentenze della Corte di Cassazione, la prima è la n.208196 del 1997, la seconda è la n.3004 del 1999, nelle quali si possono cogliere i tratti salienti che caratterizzano i due documenti posti in essere dalla P.A., per mezzo di pubblici ufficiali, nell’esercizio delle loro attività.

Meno pregnante è il registro del docente, il quale come sostiene la sentenza n.3004 non è un atto pubblico “ai fini e per gli effetti previsti dall’art.476 c.p.”;la giurisprudenza vi ha attribuito una funzione di promemoria per il docente, di modo che le rilevazioni in esso annotate, sui singoli alunni e sul loro processo di apprendimento, possano servire a svolgere con maggiore semplicità le riunioni dei consigli di classe.

Esso rivestirebbe quindi la funzione di supporto scritto alla valutazione dei singoli alunni, formulata dal docente durante le riunioni del consiglio di classe e degli scrutini intermedi e finali. La stes La stessa sentenza aggiunge:“è peraltro, del tutto pacifico che la mancanzadi tale registro renderà, forse più complicato lo scrutinio finale, ma non può in alcun modo impedirlo o invalidarlo, essendo il docente tenuto a formulare i suoi giudizi indipendentemente dalle eventuali annotazioni del registro”.

La redazione diligente del registro personale darà forse maggiore zeloalla funzione docente, ma non è certamente prova di qualità e preparazione dell’estensore. A proposito si legge anche “strumento di controllo peraltro, formale ed insufficiente dal momento che il giornale può essere compilato con estrema cura ma l’attività dell’insegnante può rivelarsi ugualmente carente sia sotto il profilo quantitativo, mentre l’attività dell’insegnante può esseregiudicata dagli alunni e genitori eccellente pure con un registro incompleto”.

Non è quindi ripetitivo concludere con uno stralcio della sentenza n.3004/1999: “il giornale del professore non possiede i requisiti necessari per essere considerato un atto pubblico ai fini della legge penale, perché non rappresenta una estrinsecazione dell’attività della P.A. e, più specificamente, non ha attitudine ad assumere rilevanza ai fini della documentazionedi fatti ed operazioni inerenti all’attività ed agli scopi della stessa”.

Da quanto appena detto, appare evidente che non appare giustificabile alcun blocco del registro elettronico non sussistendo l'interesse pubblico, ossia la valenza di atto pubblico del documento, tale da giustificare tali forme di garanzia., per un “mero memorandum” dell'attività esplicata dal docente.

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