Registro elettronico e valore legale. Validità probatoria si rimanda al giudice

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red – In questi mesi si è discusso molto di sicurezza legata ai registri elettronici, ma anche della loro validità ai fini probatori. Nel panorama di articoli comparsi in vari quotidiani, di guide e consigli, riportiamo l’analisi elaborata da Paola Serafin, in una guida elaborata per la CISL scuola.

red – In questi mesi si è discusso molto di sicurezza legata ai registri elettronici, ma anche della loro validità ai fini probatori. Nel panorama di articoli comparsi in vari quotidiani, di guide e consigli, riportiamo l’analisi elaborata da Paola Serafin, in una guida elaborata per la CISL scuola.

Uno dei problemi analizzati dalla guida riguarda il tema della sottoscrizione da parte del docente del documento informatico.

Il Codice dell’Amministrazione digitale prevede, infatti, oltre alla firma elettronica, la firma elettronica avanzata, la firma elettronica qualificata o la firma digitale, le cui regole tecniche sono state pubblicate con DPCM 22/02/2013.

La firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (es. firma grafometrica, token usb, smart card, HSM, riconoscimento impronta digitale, ecc.) soddisfa il requisito della forma scritta e ha la stessa efficacia probatoria prevista dall’art. 2702 del codice civile. Fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta.

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Se il software adottato consente ai docenti di apporre una firma elettronica avanzata, qualificata, digitale, non vi sono particolari problematiche relativamente alla prova dell’integrità e dell’imputabilità dei dati contenuti nel registro elettronico.

Diverso è però il discorso della firma elettronica che è utilizzata da molti software che consentono la compilazione del registro elettronico on line. Il valore probatorio della firma elettronica (Pin o password e id) è rimesso alla decisione del giudice che dovrà tenere conto, caso per caso, delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e non modificabilità.

I documenti amministrativi firmati con firma elettronica, saranno validi a tutti gli effetti di legge, ma in caso di contenzioso, interverrà la valutazione da parte del giudice; questa valutazione sarà orientata dalle prove che ciascuna delle parti porterà in giudizio.

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