Reclutamento e formazione. Le molte criticità del testo di delega. Lettera

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Iniziamo preliminarmente a precisare il tipo di documento che andiamo ad esaminare.

Con la legge 107/2015 il governo ha avuto mano libera di emanare una serie di provvedimenti a carattere legislativo, efficaci a tutti gli effetti al pari della legge. Tali provvedimenti proprio perché emanati dal Governo e non dal Parlamento si chiamano decreti legislativi ed hanno generalmente efficacia immediata, non necessitano di approvazione Parlamentare, e non devono essere convertiti in legge. Questi provvedimenti hanno solo un vincolo devono corrispondere ai contenuti voluti, desiderati, dalla legge delega ricevuta dal Parlamento. In questo caso si stanno un po’ passando di mano in mano la patata bollente. Il Parlamento non ha esplicitato alcun contenuto in merito ai decreti che il governo ha facoltà di emanare.
Nella Legge 107/2015 si perseguono due obiettivi precisi fra gli altri, in tema di reclutamento: il primo è quello di svuotare definitivamente le Gae, quanto prima, o favorire un processo di svuotamento, ed abbiamo visto come hanno fatto; il secondo è di procedere per i futuri reclutamento preferibilmente per via concorsuale e solo in via subordinata, o parallela, loro malgrado, facendo scorrere le gae su base provinciale.
In questo quadro non si parla degli abilitati di seconda fascia GI, che sono stati volutamente lasciati nel limbo, senza infamia e senza lode, della seconda fascia, che, alla luce anche degli ultimi provvedimenti, non assicura proprio alcunchè, né la possibilità di poter contrarre rapporti di lavoro a tempo determinato, né l’efficacia della propria classe di concorso, dal momento che è stata cambiata, per qualcuno a vantaggio, potendo concorrere di fatto per un maggior numero di possibilità, vedi accorpamenti di classi di concorso, e per altri a svantaggio.
Fra le tante deleghe dettate dal Parlamento al Governo, c’è quella di disciplinare i futuri reclutamenti del personale docente e di trattare, ipoteticamente con un guanto di velluto, non certo con una mannaia il personale docente abilitato o non abilitato che già lavora nella scuola. Naturalmente, questo fase non riguarda il personale docente che figura essere iscritto nella prima fascia GI, trattandosi di soggetti già iscritti in Gae, a titolo provvisorio, vedi cautelari, o definitivo, perché questo personale ha già avuto un particolare riguardo nel trattamento con la facoltà di fare domanda per l’accesso al personale di ruolo.
Torniamo, quindi, ad occuparci del solo personale presente in seconda ed in terza fascia GI, e di coloro che potranno iscriversi a breve grazie alla riapertura dell’accesso che viene offerta a coloro che hanno titolo per essere iscritti in terza fascia ma non figurano ancora.
Il testo che ci interessa è individuato fra gli “atti del governo sottoposto al parere parlamentare” Camera Dei Deputati n. 377, trasmesso alla Presidenza del Consiglio il 16 gennaio 2017. Denominato “schema del decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione” (377).
Quindi non è un decreto legislativo, non è un provvedimento definitivo, non è il provvedimento assunto dal consiglio dei ministri in conformità alla delega ricevuta in seno all’ articolo 1, comma 180,181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107
. Il governo sta consultando il Parlamento per avere una traccia su cui muoversi. Una traccia un po’ più dettagliata, più analitica. E siccome il Parlamento ora è troppo impegnato gli sottopongono una specie di ‘brutta copia’, di schizzo, di bozza. Devo dire che come schizzo è venuto proprio male e dubito che il Parlamento potrà capirci qualcosa. Io mi astengo volutamente di andare a leggere gli altri sette provvedimenti similari.
Vado dunque ad esplicitare la “boutade”, l’inghippo, lo scherzo, la cosa che non avrei voluto leggere perché ce la dice lunga sul profilo di chi l’ha scritto, sulla sensatezza, sulla logicità, sulla credibilità, sull’applicabilità.
Ho la sensazione che abbiano solo inteso tingere nero su bianco senza crederci minimamente neanche loro vista l’imminenza della caduta di governo. Prendono solo tempo e fanno finta di fare qualcosa.
Cominciamo:
“Il percorso formativo ha l’obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche dei saperi disciplinari e le specifiche competenze della professione docente (…..)”(art. 1, comma 3). Ma se si parla di formazione iniziale perché usano il termine “rafforzare”? a chi è realmente rivolto questo schema di provvedimento? Chi è interessato, coinvolto?
“dall’attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto”. Quindi nella nella L. 107/2015 hanno già vincolato risorse a far data dal 2020 da destinare ai fini della formazione iniziale degli insegnanti? Secondo voi se si parla di risorse i futuri governi non ci metteranno mani? E di quale ammontare stiamo parlando? La legge ha avuto una copertura finanziaria in materia di reclutamento ma da far valere relativamente agli assorbimenti da Gae e al concorso 2016 e relative graduatorie con efficacia triennale. Quindi cosa c’entra questo provvedimento che deve valere dal 2020, ripeto?
All’articolo 2 si distinguono tre momenti successivi: un concorso iniziale; un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio; una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato. Quindi ammettono che non ha senso una selezione a mezzo concorso e una formazione senza che sia prevista una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato. Quindi ammettono implicitamente un errore e mirano a non compierlo più per il futuro. Questo rende particolarmente sovrapponibili i percorsi pensati nello schema di decreto con i percorsi svolti fino ad ora, addirittura suscettibili di essere ancora svolti in futuro fino alla data di entrata in vigore del provvedimento in corso di elaborazione, per le sole classi di concorso per le quali si ravvisi il fabbisogno di soggetti da reclutare da graduatorie Gae. Ma come i precedenti percorsi tfa non era stato detto che ai fini del reclutamento non potevano essere presi in considerazione ed ora per le classi di concorso esaurite vanno bene? Dobbiamo pensare ad un’apertura del governo verso i percorsi di abilitazioni correnti? O è un refuso? Si sono resi conto della contraddizione?
A me sembra una brutta copia del D.M. 249/2010. Quindi parliamo di “percorsi” sovrapponibili e non di titoli finiti, leggi abilitazioni. Da che mondo è mondo quando si pensa ad un nuovo percorso di formazione si salvaguardano le prerogative specifiche del percorso previgente, anzi si dichiara l’assoluta equipollenza, la perfetta scambiabilità. Non si può immaginare che i soggetti che hanno percorso il precedente sistema si rimettano in fila e si lascino torturare nuovamente senza gridare nemmeno “ahi!”.
Continuando a scorrere il testo dell’orrendo provvedimento si scopre che anche questo fa magicamente richiamo al famoso concetto di, tanto vituperato e conteso, “fabbisogno di reclutamento”, che era stato già richiamato nel testo del D.M. 249/2010, e poi disconosciuto, eccependo un non meglio specificato “errore di calcolo”, negato, ignorato. E attenzione che questa volta precisano “l’esiguo numero dei posti conferibili”. Quindi ammettono che si tratta di fabbisogno di reclutamento del personale da assumere e non degli studenti da formare. Perciò anche qui il governo fa implicitamente mea culpa.
I requisiti per l’accesso alla procedura concorsuale sono puntualizzati all’art. 5 comma 1 e comma 2.
Al Capo III si passa alla descrizione del percorso di formazione iniziale e di tirocinio.

Saltiamo tutta la fase della formazione, semmai ci ritorniamo dopo.

Andiamo al Capo V:

“le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall’anno scolastico 2020/2021”;
“nelle more dell’entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali” ma di quale TFA parlano? Di quello che esisteva già o di quello di cui al presente schema, ma se il provvedimento ha decorrenza dal 2020, dobbiamo pensare che si riferiscano al TFA che attualmente esiste. Quindi valgono le osservazioni che ho fatto sopra. Dobbiamo pensare ad un’apertura del tfa ai fini del reclutamento ma solo per le classi di concorso esaurite?(art. 17 comma 2);
“quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli è riservata ai soggetti già in possesso di abilitazione (…)”. Ma come ora si parla di “concorso di accesso ai ruoli” e non al percorso triennale di concorso corso? Stanno pensando di riservare una parte dei posti nei concorsi e lo dicono in maniera poco esplicita? Ma i concorsi non erano già riservati completamente agli abilitati? Hanno già riconosciuto che al concorso di accesso al ruolo possono partecipare anche i non abilitati? Si stanno già dichiarando soccombenti nei contenziosi dell’ultimo concorso? E allora l’abilitazione se non serve per partecipare al concorso a che cosa serve?
Se invece per “concorso di accesso ai ruoli” pensano al concorso corso di cui allo schema allora si ammette che il percorso si perfeziona con il suo compimento e quindi non può essere ammesso un ulteriore anno di prova.
Poi continuando finalmente compare “i vincitori del concorso di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) e b)”, quindi stanno proprio parlando del concorso di cui al provvedimento. Perciò chi ha già affrontato un Tirocinio Formativo Attivo, esattamente corrispondente nei metodi, negli strumenti, nei mezzi e nelle finalità, deve rimettersi in fila per partecipare al concorso di cui sopra. Insomma ritorna alla casella di partenza che sarai più fortunato. E cos’è il gioco dell’oca?
Arriviamo al punto clou! “le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorerre dall’anno scolastico 2020/2021. Nelle more di attuazione si applica la disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6”. Questi stanno fuori come balconi! Hanno scritto senza rendersi conto che fino al 2020 potrebbero bandire concorsi-corsi solo per le classi di concorso di cui risultino esaurite le Gae. Perciò la disciplina transitoria non è tesa ad ammettere al concorso corso i soggetti di cui alla seconda e terza fascia GI, bla bla bla, a far data da oggi e per sempre, riserva posti, riduzione di percorso, ecc. Ma solo a permettere che per le sole classi di concorso esaurite si possano bandire nuovi tfa, triennali. E dopo, gli abilitati di cui alla seconda fascia Gi, dopo che fine faranno ai fini del concorso corso? Forse continueranno a fare anche i concorsi per i soli abilitati, allo scadere della vigenza delle graduatorie di cui al precedente concorso? Ma ciò non potrà essere altrimenti salterebbe nuovamente il calcolo sul fabbisogno di reclutamento.
Insomma, udite udite, in questo provvedimento hanno dimenticato completamente la sorte degli abilitati di seconda fascia Gi, sia quelli le cui gae non risultino esaurite, nelle more dell’entrata in vigore (2020) del provvedimento, sia tutti gli altri dopo l’entrata in vigore del provvedimento.
In sintesi non è affatto disciplinato il periodo transitorio.
Ad maiora!

Professoressa Lina Monteleone

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