Ravvedimento operoso: come pagare in ritardo con sanzioni ridotte | Chiarimenti

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Con la circolare 23/E pubblicata lo scorso 9 giugno, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza  sulle nuove regole del ravvedimento operoso con cui il Fico tenta di premiare i contribuenti più tempestivi graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla  violazione al ravvedimento stesso.

Con la circolare 23/E pubblicata lo scorso 9 giugno, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza  sulle nuove regole del ravvedimento operoso con cui il Fico tenta di premiare i contribuenti più tempestivi graduando le sanzioni in base al tempo trascorso dalla  violazione al ravvedimento stesso.

Con quasi 6 mesi di ritardo dall’entrata in vigore delle nuove norme che regolano il ravvedimento operoso l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo del nuovo ravvedimento che prevede sanzioni ridotte a 1/9 del minimo se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori avviene entro il 90° giorno dalla scadenza.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che i 90 giorni decorrono da quello di scadenza di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione.




Ravvedimento operoso come funziona

  • E’ possibile sanare la violazione entro i prima 14 giorni dalla scadenza applicando una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo: questo è chiamato ravvedimento sprint.
  • La riduzione è a 1/10 della sanzione per mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione: questo è il “ravvedimento breve”)
  • La riduzione è a 1/9 della sanzione se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo alla scadenza di pagamento
  • La riduzione è a 1/8 se se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
  • La riduzione è a 1/7se se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
  • La sanzione è ridotta a 1/6 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione.
  • La sanzione è ridotta a 1/5 se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione.

 

Il chiarimento più significativo viene dall’ambito di applicazione della nuova norma poiché a riduzione a 1/9 della sanzione minima interessa tutte le imposte e non solo quelle amministrate dall’Agenzia delle Entrate.

Per violazioni derivanti da omissioni di versamenti risultanti dalla  dichiarazione dei redditi le violazioni si determinano con il decorso del termine di scadenza del versamento.

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