Quota 96, oggi in XI Commissione DL Ghizzoni che chiede contributo solidarietà 1% a redditi superiori 150mila euro

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red – Oggi in undicesima Commissione inizia il confronto sulla questione dei docenti e ATA che a causa della riforma Fornero non sono potuti andare in pensione pur avendo i requisiti.

red – Oggi in undicesima Commissione inizia il confronto sulla questione dei docenti e ATA che a causa della riforma Fornero non sono potuti andare in pensione pur avendo i requisiti.

E si parte dalla Commissione Lavori pubblici e privati. Online anche il testo del Disegno di Legge che svela la richiesta dei parlamentari firmatari relativametne alla copertura fnanziara per modificare la legge.

PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
GHIZZONI, COSCIA, DAMIANO, GNECCHI, BOCCIA, PANNARALE, CENTEMERO, LUIGI GALLO, BLAZINA, MANZI, ROCCHI, MALPEZZI, CAROCCI, MARIANI, LENZI, PES, BRATTI, D’OTTAVIO, VELO, MADIA
Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola
Presentata il 15 marzo 2013   
  

  
Onorevoli Colleghi! Appare necessario fare chiarezza sul trattamento pensionistico del personale della scuola. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non differenzia la normativa previdenziale relativa al comparto della scuola rispetto a quella degli altri settori pubblici e privati, non tenendo in alcun conto il fatto che i lavoratori della scuola possono andare in pensione un solo giorno all’anno, il 1o settembre, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti, per le giuste esigenze di funzionalità e di continuità didattica.

Di tale specificità, espressa anche nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, si è invece tenuto sempre conto in tutte le normative in materia pensionistica antecedenti la cosiddetta «riforma Fornero». In particolare, si ricordano l’articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997; l’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243 del 2004; l’articolo 1, comma 5, lettera d), della legge n. 247 del 2007; l’articolo 12, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010; l’articolo 1, comma 21, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

È importante sottolineare che la presente proposta di legge, oltre a garantire il rispetto della specificità della condizione del personale della scuola e, conseguentemente, l’eguaglianza di trattamento tra tutti i lavoratori in relazione ai requisiti per il pensionamento, consente di incrementare le immissioni di docenti giovani all’interno della scuola, riducendo il precariato e contrastando un’anomalia propria dell’Italia, che risulta essere il Paese dell’Unione europea con la percentuale più alta di insegnanti di oltre cinquanta anni di età e con quella più bassa di insegnanti al di sotto dei trenta anni di età.

Sulla base dell’anagrafe del personale della scuola del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), il numero di docenti e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) interessato a questo provvedimento è quantificato in 3.500 eventuali beneficiari; si sottolinea, inoltre, che non tutti coloro che potenzialmente sarebbero legittimati a fruire di questa opportunità la utilizzeranno effettivamente, dal momento che è abbastanza diffuso nel mondo della scuola il permanere in servizio anche oltre la data in cui si maturano i requisiti per il pensionamento.

Si segnala, infine, che un numero rilevante di docenti e di personale ATA interessato al provvedimento ha proposto ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) per la sospensione dell’efficacia delle determinazioni ai fini pensionistici contenute nella circolare del MIUR n. 23 del 12 marzo 2012.

Con la presente proposta di legge si intende modificare l’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, prevedendo che i requisiti per il pensionamento, previsti dalla normativa antecedente alla riforma Fornero, continuino ad applicarsi ai lavoratori della scuola che abbiano maturato gli stessi requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012 ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le risorse necessarie per la copertura finanziaria dell’articolo 1 derivano dall’applicazione di un contributo di solidarietà dell’1 per cento sui redditi eccedenti 150.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

1. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che matura i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1o gennaio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sul reddito complessivo determinato ai sensi dell’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per la parte superiore al limite di 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà dell’1 per cento. Ai fini della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica ai redditi di cui all’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

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