Quota 100 e lavoro occasionale: nell’anno di uscita da quando si contano i 5 mila euro?
Incompatibilità di redditi da lavoro e pensione quota 100: nell’anno di uscita da quando si contano i 5 mila euro di entrata consentiti?
“Salve mi chiamo Augusto e sono docente di musica part time. Nel pomeriggio, due giorni a settimana, partecipo anche a corsi organizzati nella stessa scuola per insegnare musica ai nonni degli alunni. Da settembre 2019 andrò in pensione quota 100 ma vorrei mantenere l’attività parallela pomeridiana perché sento di offrire anche un servizio utile e mi dà soddisfazione. Anche la suddetta attività rientra nel divieto di lavoro dopo la quota 100? Se può essere ammesso come lavoro occasionale i 5 mila euro lordi si contano da settembre prossimo? Grazie in anticipo per i chiarimenti“.
Proprio pochi giorni fa, con circolare n. 117 del 9 agosto 2019, l’Inps è intervenuto per chiarire la portata del divieto di lavoro dopo la pensione quota 100 (e fino al perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia). Nel documento sono contenuti alcuni chiarimenti importanti che ci aiutano anche a rispondere al quesito del signor Augusto.
L’Inps chiarisce che al momento della pensione quota 100, oltre al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi, è richiesta la cessazione del lavoro dipendente. Il lavoro autonomo può proseguire ma in modo occasionale. Per il concetto di occasionale in quest’ottica si legga qui. Tale interpretazione appare più morbida rispetto a quella originaria che sembrava escludere la possibilità di proseguire un’attività con lo stesso datore di lavoro anche se entro i limiti dei 5 mila euro lordi annui.
Lavoro occasionale entro i 5 mila euro dopo quota 100: l’arco temporale considerato
Chiudiamo con una precisazione importante in merito all’arco di tempo considerato. La circolare ha infatti chiarito che nel primo anno di pensione quota 100, i 5 mila euro includono anche entrate da lavoro occasionale antecedenti alla data di pensionamento.
Ai fini della verifica del superamento del limite di entrate che può portare alla sospensione della pensione quota 100, rileva “il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia”.
Il limite di 5.000 euro dovrà quindi essere considerato relativamente all’intero anno.
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