Quota 100 e anticipi per personale AFAM, scadenza domande 28 febbraio

WhatsApp
Telegram

Il MIUR ha pubblicato la nota per la cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle Accademie di Belle Arti, delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, dei Conservatori di musica e degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, per l’anno accademico 2019/2020.

Con la nota si forniscono le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dall’1/11/2019 del personale indicato in oggetto.

In applicazione della normativa pensionistica attualmente vigente e precisamente delle disposizioni introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd. Riforma Fornero), come modificate, da ultimo, dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, si indicano i requisiti vigenti per l’anno 2019 per l’accesso alle due tipologie di trattamento pensionistico ivi previste (pensione di vecchiaia e pensione anticipata):

il requisito utile per la pensione di vecchiaia per il personale, sia maschile che femminile, è il compimento dei 67 anni di età entro il 31 ottobre 2019 avendo maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva; ciò determina il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente. Rimane salva a domanda dell’interessato ai sensi dell’art. 59 c. 9 della legge n. 449/1997, la possibilità di essere collocati a riposo, a domanda, ove lo stesso maturi il predetto requisito anagrafico nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2019;
il requisito utile per la pensione anticipata, così come stabilito anche recentemente dal D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, art. 15, è aver maturato, entro il 31 dicembre 2019, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi, per gli uomini e ciò con esclusione di qualsiasi arrotondamento. Si evidenzia che per l’accesso alla pensione anticipata non sono previsti requisiti anagrafici minimi atteso che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 c. 194 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per i trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2018 non trovano più applicazione le penalizzazioni previste dall’art. 24 c. 10, terzo e quarto periodo, del D.L. n. 201/2011.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 2 c. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2015, dovrà essere collocato a riposo d’ufficio anche il personale che alla data del 31 ottobre 2019 avrà compiuto il 65° anno di età e maturato la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).

“Quota 100”
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, all’art. 14, ha previsto, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (cd. “quota 100”) per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
– una anzianità anagrafica di almeno 62 anni;
– una anzianità contributiva di almeno 38 anni.
La misura ha carattere sperimentale e vale per chi matura i requisiti entro il 31.12.2021; si precisa che il diritto conseguito entro la predetta data potrà essere esercitato anche successivamente.
Gli iscritti a due o più gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS purché non siano in godimento di un trattamento pensionistico a carico di una di esse.
Il pensionamento in questione, fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, purché entro il limite di 5000 euro lordi annui.
Per quanto attiene alla tempistica di accesso al pensionamento si applica l’art. 59, comma 9, primo periodo, della legge 27.12.1997, n. 449 che recita: <<Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico dell’anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.>>; pertanto i requisiti della <<quota 100>> si considerano raggiunti se maturati entro il 31 dicembre dell’anno di decorrenza della pensione e la data di cessazione dal servizio e accesso al trattamento pensionistico, per il personale AFAM, è al 1 novembre.

“Opzione donna”

L’art. 1, comma 281, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto la possibilità di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’art. 1, comma 9, della Legge n. 243/2004 (c.d. Riforma Maroni) fino a dicembre 2015 consentendo alle lavoratrici di conseguire il diritto alla pensione di anzianità (cd. Opzione donna) se in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 180.
Successivamente l’art. 1 c. 222, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha esteso la facoltà in questione anche alle lavoratrici che non hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015, i requisiti previsti dall’art. 1 c. 9 della legge n. 243/2004 solamente per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, all’art. 16, ha ulteriormente prorogato questa opzione per le lavoratrici dipendenti che abbiano compiuto 58 anni di età e maturato 35 anni di contributi il 31 dicembre 2018 (per le autonome 59 anni di età).
Pertanto, alla luce delle citate disposizioni, le lavoratrici dipendenti che possono avvalersi della cd. “opzione donna” sono quelle che hanno maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni entro il 31 dicembre 2018 e abbiano compiuto 58 anni di età.

APE Sociale
Per quanto attiene all’istituto dell’anticipo pensionistico “APE Sociale” si fa riferimento alla precedente nota di questa Direzione Generale del 7 luglio 2017, prot. n. 8269, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 179 della legge n. 232/2016, come modificato l’art. 1 c. 162 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) e, da ultimo, dall’articolo 18 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, nonché al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di APE sociale) ed alla circolare INPS 16 giugno 2017, n. 100. Si riporta il testo vigente del comma 179 sopra citato:
<<In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019, agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell’indennità di cui al comma 181, all’interno delle professioni indicate nell’allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.>>.

Trattenimento in servizio

L’art. 1 del DL n. 90 del 24/6/2014 convertito dalla L.n.114 dell’11/8/2014 ha disposto l’abrogazione dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che consentiva il trattenimento in servizio oltre i limiti di età. Non è stato, invece, oggetto di abrogazione quanto disposto dall’articolo 509 comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che disciplina i trattenimenti in servizio finalizzati al conseguimento della minima anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico. Pertanto nel 2019 potranno inoltrare istanza di trattenimento in servizio, entro il 28 febbraio 2019, i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 ottobre 2019, non sono però in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro la medesima data; per tale personale, il trattenimento in servizio sarà disposto al massimo fino al 70° anno di età, con delibera del Consiglio di Amministrazione entro il 30 marzo 2019, che dovrà essere inserita nell’apposito campo con la funzione fornita dal CINECA tra il 3 e il 10 aprile 2019.
La mancata accettazione del trattenimento in servizio dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 30 marzo 2019.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

In virtù delle disposizioni di cui all’art. 72 c. 11 del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n.114/2014, le Istituzioni possono risolvere unilateralmente, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi e con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro di coloro che abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2019 gli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Ciò premesso, le Istituzioni che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno procedere come segue:

il Direttore amministrativo, entro il 28 febbraio 2019, dovrà comunicare al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione l’elenco del personale che maturerà entro il 31 ottobre 2019 l’anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini (i periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento degli anni di anzianità contributiva sopra indicati nella sola ipotesi in cui sia già intervenuto il relativo provvedimento);
Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico per il personale docente e del Direttore amministrativo per il personale tecnico-amministrativo, potrà deliberare la risoluzione del rapporto di lavoro degli interessati entro il 30 marzo 2019.
Si precisa che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro non potrà avere decorrenza precedente all’1.11.2019, data d’inizio dell’a.a.2019/2020 e dovrà essere notificato agli interessati entro e non oltre il 30 aprile 2019, in considerazione del prescritto preavviso semestrale.

Tempistica

Le domande di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, quelle di trattenimento in servizio oltre il limite di età (nei ristretti limiti sopra evidenziati in cui siano ancora ammissibili) e quelle di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per il personale tecnico e amministrativo con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica, dovranno essere presentate all’istituzione di titolarità entro e non oltre il 28 febbraio 2019; tutte le domande presentate valgono, per gli effetti, dal 1° novembre 2019.
L’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione è consentita esclusivamente entro la data dell’8 marzo 2019.

Entro il 30 marzo 2019 le istituzioni dovranno accertare la sussistenza del diritto al trattenimento in servizio ed al trattamento pensionistico del proprio personale e comunicare l’eventuale mancata maturazione di tale diritto ai dimissionari interessati.
L’accettazione delle domande di cessazione dal servizio si intende avvenuta alla data del 3 aprile 2019, senza emissione di un atto formale.

Premesso quanto sopra, le domande di accesso al trattamento pensionistico dovranno essere presentate all’INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti della modalità, ai sensi della circolare n. 131 del 19/11/2012 del detto Istituto previdenziale:

presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’istituto previdenziale (www.inpdap.gov.it oppure www.inps.it), previa registrazione;
presentazione della domanda tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803164);
presentazione telematica della domanda tramite l’assistenza gratuita dei patronati.

Ai fini della procedibilità della domanda in questione è necessario che la presentazione dell’istanza all’ente previdenziale avvenga secondo le dette modalità, rimanendo esclusa qualsiasi altra modalità.
Si precisa che per la <<quota 100>> le modalità di presentazione della domanda di accesso al trattamento pensionistico sono state già indicate dall’INPS con messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019.
Conseguentemente, si rinnova l’invito a prestare la massima collaborazione ed a curare la tempestiva diffusione delle nuove regole, così come disposto anche dalla circolare Inps n. 11 del 29/01/2019.

Dal 3 aprile al 10 aprile 2019 attraverso il collegamento al sito riservato Cineca, le istituzioni dovranno effettuare l’inserimento al sistema informatico dei nominativi di coloro che cesseranno dal servizio a qualsiasi titolo o che saranno trattenuti in servizio oltre il limite di età a decorrere dall’1.11.2019.

Si rinnova l’invito a verificare accuratamente la situazione anagrafica e contributiva del personale dipendente e si raccomanda, altresì, di provvedere con la massima sollecitudine all’evasione delle pratiche di computo, riscatto, ricongiunzione presentate dal personale.

Si fa presente che le indicazioni contenute nella presente nota potrebbero subire delle variazioni; in tal caso ne sarà data tempestiva notizia alle istituzioni. Ci si riserva, infine, di fornire eventuali ulteriori indicazioni anche a seguito della emanazione di nuove eventuali circolari INPS.

nota

WhatsApp
Telegram

Concorsi PNRR: Corso di preparazione alla prova orale di Eurosofia. iscrizioni ancora aperte. Oggi incontro in diretta per la secondaria