Qualsiasi violenza anche morale sugli alunni potrebbe configurare un reato

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I docenti dovranno fare molta attenzione agli atteggiamenti e alle azioni fisiche verso gli alunni, anche se avvengono in un momento di esasperazione e a scopi educativi.

Potrebbero incappare nel reato di “abuso di mezzi di correzione”. E la situazione peggiora nel caso in cui il destinatario di tali comportamenti è un alunno con difficoltà.

Ora esiste anche un precedente legislativo ed è rappresentato dalla sentenza n.45736 depositata ieri in Cassazione.

Il caso

Ad adire le vie legali, come racconta il Sole24Ore, sono stati i genitori di un alunno balbuziente e dal carattere esuberante, puntualmente denigrato dai compagni di classe e anche da un docente. Secondo quanto riportato nella sentenza, il professore avrebbe colpito lo studente in testa con un flauto e un’altra volta gli avrebbe rifilato un ceffone per impedire allo studente di andare dal preside a protestare per aver ricevuto una nota.

A quel punto è scattata la reazione dei genitori che sono andati direttamente dall’avvocato. Il professore era stato condannato in primo grado, ma in appello il reato era stato derubricato in un meno grave ‘abuso di mezzi di correzione’. 

La denuncia in tribunale

Non ancora soddisfatto dell’esito giudiziario, il professore si è rivolto in Cassazione, cercando di far valere la sua motivazione educativa delle sue azioni anche in relazione alla condotta insofferente e irriguardosa dell’alunno verso compagni e docenti.

La Corte suprema ha convalidato il corretto inquadramento del reato commesso, cioè l’abuso di mezzi di correzione’ e in tal modo ha confermato anche la condanna.

La sentenza

In buona sostanza non è ammesso alcun comportamento da parte del professore che «umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento».

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